Il Decreto Legislativo, n. 211 del 10 dicembre 2024, recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (Ce) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli, nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025.
Il decreto, ai fini di una migliore sorveglianza del denaro contante e per un maggior coordinamento con il decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), amplia la definizione del contante, oltre che a banconote e monete, inserendo strumenti negoziabili al portatore come i Traveller’s cheque (assegni turistici, gli assegni, i vaglia a cambiare, gli ordini di pagamento emessi al portatore firmati, ma privi del beneficiario, girati, senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, oppure emessi in forma che consenta il passaggio del titolo con la semplice conferma, i beni utilizzazioni come riserve molto liquide, le carte prepagate non nominative, che abbiano valore di moneta/liquidità/accesso che permettano di svolgere operazioni pagamento per l’acquisto di beni/ servizi oppure per la restituzione di valuta, se non collegate a un conto corrente).
Secondo il decreto esiste il “denaro accompagnato” e il “denaro non accompagnato“, ovvero quello che è affidato a una spedizione, o plico postale in assenza di una persona fisica che lo trasporti.
Per questo genere di flusso di liquidità, da e verso il territorio nazionale deve essere redatta, entro tre giorni, a cura o del mittente o del destinatario, una dichiarazione, secondo un modello standard, predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza, in caso di importo pari o superiore ai diecimila euro.
Le due istituzioni possono mantenere il possesso del denaro fino alla presentazione della dichiarazione.
Il contante che viaggia non accompagnato da persona fisica deve essere posto a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e a controlli, non solo a campione, ma svolgendo anche un’analisi del rischio, attraverso strumenti informatici, nonché la possibilità di sequestro lampo, oppure il trattenimento anche per importi al di sotto della soglia di diecimila del contante che può circolare da e verso l’estero.
Senza la dichiarazione del denaro, quando il contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane, nell’ipotesi di indizi che il denaro contante, a prescindere dall’importo, sia correlato ad attività criminose le Autorità possono trattenere le somme, per un periodo massimo di trenta giorni prorogabili a novanta giorni in casi determinati, emettendo un provvedimento di trattenimento temporaneo, specificando i dati dei soggetti destinatari della misura e altre informazioni utili.
Le nuove norme avranno effetto non solamente ai fini antiriciclaggio, ma anche rispetto alle frodi e all’evasione fiscale, in quanto le informazioni, acquisite tramite le dichiarazioni di valuta, la procedura di trattenimento temporaneo e i più ampi poteri di accertamento e controllo delle anomalie riscontrate, saranno utilizzabili ai fini fiscali; per tale motivo dovranno essere rese disponibili anche all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanze che dovranno avere forme di partecipazioni reciproche, utili allo svolgimento delle loro funzioni.
I dati personali acquisiti dalle istituzioni coinvolte, ai sensi del GDPR (Regolamento Ue 2018/679), potranno essere mantenuti fini a cinque anni, prorogabili, per una sola volta per ulteriori tre anni, per motivi specifici; successivamente dovranno essere cancellati.
Il decreto introduce percentuali per le oblazioni, da applicare per il pagamento in misura, ridotta quando il soggetto a cui è contestata la violazione chieda l’estinzione attraverso l’oblazione.
Previsto un percorso diverso alle sanzioni in caso di omessa o incompleta dichiarazione o i denaro contante non sia reso disponibile per i controlli.
In caso di sospetto di atti che possano essere dannosi per gli interessi finanziari europei e le informazioni devono essere inviate anche alla commissione europea e alla Procura Europea degli stati dell’Unione europea se competente.
Ulteriore collegamento previsto è con l’Uif, l’unita di informazione finanziaria per il contrasto a riciclaggio.
Le informazioni inserite nel sistema informativo doganale dovranno essere comunate con collegamento diretto; quelle non inserite nel sistema informativo doganale dovranno essere trasmesso entro quindici giorni dalla data in cui sono avvenute.
Oltre le norme specifiche per l’operatività del comparto e sostituzione di norme non più applicabili, il Decreto prevede il passaggio dell’elenco degli Operatori Professionali in Oro (OPO) all’Organismo Agenti e Mediatori.
L’OAM dovrà creare nell’elenco che già gestisce sugli operatori compro-oro (OCO) una sezione specifica per gli Operatori Professionali in Oro.
Di Fabio Picciolini