L’American Express non ripiana le perdite subìte senza l’adempimento.
Il commerciante di diamanti non può addebitare alla America Express oltre 24mila euro pagati da un cliente con una carta di credito clonata, se non ha annotato i suoi dati sullo scontrino del Pos. La Cassazione (ordinanza 19400) respinge il ricorso contro la decisione della corte d’Appello che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, aveva escluso che l’American express, fosse tenuta a corrispondere ai gioiellieri la somma corrispondente alle transazioni fatte da un falso titolare della carta gestita dalla società statunitense.
Ad avviso dei giudici di primo grado, quest’ultima era, invece, tenuta a ripianare la perdita subìta dai commercianti. E questo, oltre che per la responsabilità in caso di clonazioni, anche perché il cliente aveva ritirato la merce il secondo giorno, inducendo così il ricorrente a non dubitare della legittimità delle operazioni. Ma la buona fede non basta se il commerciante non ha tenuto un comportamento corretto a fronte di un’operazione che si presentava come sospetta. Il venditore aveva permesso di frazionare la spesa in cinque operazioni di importo considerevole, nell’arco di 15 ore. Una modalità di esecuzione che imponeva cautela.
Non basta la testimonianza secondo la quale il gioielliere aveva controllato il documento di identità, visto che non aveva annotato sugli scontrini il numero e i dati del compratore. Un adempimento previsto dal contratto sottoscritto dalle due parti in causa. Non passa così la tesi della difesa del venditore, secondo la quale l’American Express è tenuta a tutelare l’inviolabilità delle bande magnetiche delle carte di credito.
Gli importi di maggior valore erano relativi ad operazioni fatte il secondo giorno, quando il sistema del gestore americano aveva già avuto modo di processare le operazioni precedenti come legittime, senza eccepire nulla che potesse far sorgere un sospetto sulle false generalità dell’intestatario della carta.
Per la Suprema corte sono però tutti argomenti recessivi a fronte del comportamento colposo del ricorrente. Il diritto di addebitare al gestore le spese è, infatti, subordinato, al rispetto delle condizioni previste dall’accordo, prima fra tutte quella di annotare i dati dell’acquirente sullo scontrino.
Non sono infatti applicabili gli articoli 1189 e 1992 del Codice civile relativi, rispettivamente, al pagamento del creditore apparente e alla presentazione dei titoli di credito che non sono equiparabili alle carte.