Nell’ottica di una più generale transizione all’economia digitale, il Governo italiano, a partire dalla scorsa legge di bilancio, ha avviato una serie di riforme ed iniziative volte a favorire il passaggio ad una società senza contanti. In Italia, i pagamenti elettronici hanno fatto passi da gigante, crescendo negli anni recenti con una media del 10% l’anno; eppure, la distanza con i principali paesi europei rimane ancora consistente e 1 pagamento su 4 è ancora effettuato in contanti. Il tutto, però, a fronte di un numero di POS considerevole, che in Italia è di circa 52.000 ogni milione di abitanti, una delle percentuali più alte al mondo, mentre per il loro utilizzo siamo terzultimi in Europa. La pandemia che ci ha colpiti ha contribuito alla presa di coscienza da parte di consumatori ed esercenti, favorendo anche il cambiamento culturale nei confronti dei pagamenti elettronici che sono diventati un vero asse portante dell’economia di quarantena. In attesa di verificare se questi cambiamenti saranno contingenti o strutturali, attraverso le iniziative che l’esecutivo intende assumere si vuole dare il definitivo impulso alla transizione.
Le iniziative sono tante e molte di queste richiedono ai consumatori un piccolo sforzo per accedervi, ecco perchè le elenchiamo di seguito per fare un pò di chiarezza.
Cashback: La misura dovrebbe partire il 1° dicembre 2020 e iniziare a pagare ai primi di giugno del 2021. Misura del valore di circa 3 mld, già finanziata dal dl agosto per 1,75. Restituzione del 10% delle spese effettuate, vale a dire 300 euro, su un massimale di 1.500 per semestre (3.000 l’anno). Si tratta di restituzioni in moneta e non in crediti fiscali.Esclusi i pagamenti del commercio elettronico Per spingere le transazioni di piccola entità, è previsto che per accedere alla restituzione si debbano fare almeno 50 operazioni per semestre. Per ottenere la restituzione, cioè il cashback, dovrebbe essere necessario legare carta o app di pagamento e codice fiscale alla App Io, indicando anche l’Iban sul quale si vuole ricevere il rimborso. Contestualmente alla registrazione sulla App Io vi sarà anche l’attivazione del QR code da esibire all’esercente al momento dell’acquisto così da partecipare automaticamente anche alla lotteria degli scontrini, il cui avvio è previsto per il 1° gennaio 2021, rinviata rispetto a luglio 2020.
Supercashback: Accredito secco fino a 1.500 euro a semestre (3.000 annui) per i 100mila italiani che avranno effettuato più operazioni cashless nello stesso periodo. Non ci sono limiti di spesa o limiti su settori merceologici ma una soglia di ingresso di almeno 100 transazioni in un anno. Per un contribuente che partecipa al piano, e rientra nei 100 mila superutilizzatori, il rimborso potrà dunque arrivare a 3.300 (premio+rimborso) euro sul proprio Iban.
Lotteria degli scontrini: Chi accede al meccanismo del piano cashless partecipa anche alla lotteria degli scontrini. Per la lotteria degli scontri, che partirà dal primo gennaio 2021, sono stati stanziati 50 milioni e previsti premi a estrazione fino a 5 milioni di euro. Le estrazioni sono legate allo scontrino emesso nei negozi «fisici» dietro pagamento sempre in modalità dematerializzata. Anche dalla lotteria è stato escluso il commercio elettronico, precisa indicazione dell’esecutivo è quindi quella di voler incentivare gli acquisti, soprattutto di piccola entità, soprattutto sul canale fisico.
Il funzionamento
Per prima cosa, possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano fisicamente beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). Sono esclusi anche gli acquisti che prevedono che il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Per partecipare alla lotteria occorre essere in possesso del proprio “codice lotteria” che verrà in seguito abbinato allo scontrino. Il codice lo si ottiene accedendo al Portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non c’è bisogno di alcuna registrazione, basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale per ottenere online un codice alfanumerico (anche sotto forma di codice a barre). A questo punto, è bene stampare il codice lotteria o salvarlo in qualche modo sul proprio smartphone o tablet. In caso di smarrimento, basta tornare sul portale, inserire nuovamente il codice fiscale e ottenere un nuovo codice lotteria a noi riservato.
Con il proprio codice lotteria alla mano si può partecipare alla lotteria mostrandolo al negoziante al momento dell’acquisto (come detto, gli importi validi devono essere pari o superiori a 1 euro). Il codice viene allora abbinato allo scontrino. Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti). Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Il collegamento tra codice lotteria e scontrino lo fa direttamente il negoziante attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, che trasmette i dati all’Agenzia delle entrate. Di fatto, è quello che già accade in farmacia quando si acquista utilizzando la Tessera sanitaria.
Non è necessario conservare gli scontrini se non per garanzia del prodotto acquistato.
Premi ed estrazioni
La Lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili (ogni giovedì del mese) e annuali. Sono previste anche estrazioni settimanali, la cui decorrenza è ancora da stabilire. Ogni scontrino partecipa sia all’estrazione settimanale, sia a quella mensile e all’annuale.
Se si paga in contanti si partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”, mentre chi usa uno strumento di pagamento elettronico (carte, bancomat, etc) partecipa anche alle estrazioni “zero contanti” e si ritrova così con il doppio delle chance di vincere. Alle estrazioni “zero contanti” partecipano anche i negozianti.
I premi della Lotteria,a differenza dei gratta e vinci o delle lotterie nazionali, non sono assoggettati ad alcuna tassazione. La vincita è pagata direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli accreditandola su bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile.
Le estrazioni “ordinarie”, come detto, premiano solo i consumatori con i seguenti premi:
* Sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
* Tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
* Un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Le estrazioni “zerocontanti” premiano sia il consumatore che il negoziante:
* Quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
* Dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
* Un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.
Limite al contante: dal 1° luglio 2020 limite a 1999.99 euro – dal 1° gennaio 2022 limite a 999.99 euro.
E’ in fase di discussione preliminare tra governo ed operatori l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti di piccola entità. Un principio d’intesa sembrerebbe essere stato raggiunto sui pagamenti entro i 5 euro, ma l’ipotesi è di arrivare ai 25 euro. E’ al vaglio anche l’ipotesi l’inserimento di un meccanismo mirato a ridurre l’importo delle commissioni in capo agli esercenti al crescere del volume delle transazioni.
Credito d’imposta del 30% sulle commissioni: è riservato alle attività di impresa, arti o professioni che hanno fatturato meno di 400.000 euro come parziale rimborso sulle commissioni addebitate sui pagamenti effettuati con bancomat o carta.
Funzionamento: L’agevolazione è già oggi pienamente operativa per le commissioni pagate nei mesi di luglio ed agosto. Il credito sarà utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa mediante modello F24, indicando il credito nella sezione. L’agevolazione, oltre ad essere disponibile per i “classici” strumenti di pagamento elettronici, è fruibile anche per i pagamenti effettuati tramite OBeP (online banking epayments), come i bonifici con conferma immediata. Gli importi devono essere determinati sulla base di apposite comunicazioni trasmesse in via telematica, di solito via PEC, o scaricate dai servizi web delle banche o dei prestatori di servizi di pagamento. È quindi importante che gli esercenti e i loro commercialisti utilizzino tali documenti per il calcolo del credito spettante e non la normale reportistica contabile.
L’importo del credito maturato ed utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta di maturazione ed eventualmente in quelle successive fino al completo utilizzo. Il credito d’imposta non costituisce imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.