Ci sara’ un unico punto di accesso per informazioni finanziarie pubbliche e informazioni relative alla sostenibilita’ sulle societa’ Ue e sui prodotti di investimento. E’ una delle proposte della Commissione europea che ha adottato una serie di misure per migliorare la capacita’ delle aziende di raccogliere capitali in tutta la Ue. Lo ‘sportello’ unico Ue dara’ alle aziende maggiore visibilita’ nei confronti degli investitori, aprendo piu’ fonti di finanziamento. Cio’ e’ particolarmente importante per le piccole imprese nei mercati dei capitali di piccole dimensioni, poiche’ saranno piu’ facilmente sullo schermo radar europeo, ma anche degli investitori internazionali. Tra le proposte comunitarie anche la revisione del regolamento sui fondi europei di investimento a lungo termine per incoraggiare la partecipazione degli investitori al dettaglio rimuovendo la soglia minima di investimento di 10 euro. La Commissione specifica che, dato che tali fondi sono progettati per incanalare investimenti a lungo termine, ‘possono aiutare a finanziare le transizioni verdi e digitali’.
Una terza proposta della Commissione riguarda la revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi per armonizzare le norme e facilitare i prestiti all’economia reale. Vengono chiarite anche le regole sulla delega che consentono ai gestori di fondi di attingere competenze da Paesi terzi. La revisione garantira’ un’informazione e un coordinamento effettivo tra le autorita’ di vigilanza.
Infine, la revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) per aumentare la trasparenza garantendo un piu’ facile accesso ai dati di negoziazione da parte di tutti gli investitori attraverso un registro informativo: gli investitori potranno accedere a dati di trading quasi in tempo reale per azioni, obbligazioni e derivati in tutte le sedi di negoziazione nella Ue. Finora, questo accesso e’ stato limitato a pochi investitori professionali. Sara’ migliorata anche la parita’ di condizioni tra borse e banche di investimento.
Nel dettaglio, lo ‘sportello’ unico per l’informazione finanziaria si fonda su tre elementi. Il primo e’ l’accesso ai dati: a seconda del tipo di informazioni, le entita’ saranno tenute a depositarle una sola volta presso un organismo di raccolta che puo’ essere un archivio esistente (ad esempio i ‘meccanismi ufficialmente designati’) o un’autorita’ esistente (un’autorita’ nazionale competente nel settore dei servizi finanziari o un’autorita’ di controllo europea). Ciascun organismo di raccolta mettera’ quindi le informazioni a completa disposizione dello sportello. Poi l’infrastruttura che sara’ definita dall’Autorita’ Ue dei mercati finanziari (Esma) possibilmente sul cloud o con altre tecnologie. Infine la disponibilita’ dei dati che richiede la rimozione delle barriere all’accesso e al riutilizzo dei dati. Le informazioni saranno disponibili gratuitamente, anche per il ‘download’. I dati non saranno generalmente soggetti ad alcuna condizione per l’uso o il riutilizzo. Per tutte le situazioni in cui sono richieste condizioni, saranno basate su licenze standard aperte consentite. Verranno utilizzati formati aperti che consentiranno l’estrazione dei dati, con una quantita’ crescente di informazioni rese leggibili nel lungo periodo.
Per quanto concerne il quadro relativo ai fondi di investimento europei di lungo termine (Eltif) i settori interessati al flusso di risorse sono trasporti, energia (generazione e distribuzione), infrastrutture sociali (case per anziani, ospedali). Si tratta di mercato nuovo: nella Ue ce ne sono solo 57 in quattro Stati. Di qui la decisione di favorirne lo sviluppo. Viene ampliata la portata delle attivita’ e degli investimenti ammissibili e vengono ridotte alcune limitazioni per consentire una maggiore flessibilita’ ai gestori di fondi per progettare strategie di investimento e composizioni di portafoglio appropriate per gli Eltif. Poi vengono ridotte le barriere all’ingresso per gli investitori al dettaglio; infine si prevede un ulteriore meccanismo di rimborso della ‘finestra’ di liquidita’ che consentira’ agli investitori di uscire anticipatamente da un investimento Eltif a determinate condizioni.
Per quanto riguarda la revisione della direttiva sui fondi alternativi, si prevedono norme minime comuni in materia di prestiti diretti da parte di fondi di investimento alternativi alle imprese per consentire ai fondi che originano prestiti di operare a livello transfrontaliero e garantire che possano essere una fonte alternativa di finanziamento per le imprese oltre al prestito bancario.
Inoltre vengono armonizzati gli strumenti di gestione della liquidita’ per facilitare la gestione dei rischi connessi da parte dei gestori di fondi di investimento alternativi aperti, in linea con le raccomandazioni dell’European Systemic Risk Board e dell’European Systemic Risk Board e dell’Esma.
Nei mercati ‘concentrati’ con pochi depositari sara’ consentito alle autorita’ nazionali competenti di permettere ai fondi alternativi di nominare un depositario situato in un altro Stato membro. I depositari centrali di titoli che fanno parte della catena di custodia saranno considerati delegati del depositario per permettere ai depositari di ottenere le informazioni necessarie sui movimenti di portafoglio e di svolgere i propri compiti di supervisione laddove le attivita’ del fondo sono custodite da un depositario centrale di titoli.
Inoltre vengono chiarite le norme in materia di delega per garantire che i gestori di fondi aderiscano a standard elevati applicabili in tutta la Uer quando se ne avvalgono.
La Commissione ha spiegato che ‘ci sono grandi meriti nella delega che consente ai gestori di fondi di reperire le competenze necessarie in un particolare mercato geografico o classe di attivita’. Poiche’ i gestori rimangono vincolati dalle norme Ue e mantengono la piena responsabilita’ nei confronti dei loro fondi e degli investitori, questi ultimi sono coperti dalle misure di protezione previste dal diritto europeo. Pertanto, non e’ necessaria alcuna revisione sostanziale delle norme attuali’. La proposta odierna contiene una serie di chiarimenti e richiede che l’Esma effettui scambi di informazioni tra le autorita’ di vigilanza e misure di convergenza, in particolare revisioni concentrandosi su misure che impediscano ai fondi che delegano le prestazioni della gestione del portafoglio o della gestione del rischio a entita’ situate in Paesi terzi, di ‘diventare entita’ fittizie’.