Italia Oggi del 15 settembre anticipa i contenuti del schema di decreto del ministero dell’economia e delle finanze, «Recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale» secondo il quale sarà istituito un registro i cui dati “saranno aperti a Guardia di finanza e forze di polizia” transitando attraverso l’OaM al quale ogni trimestre i prestatori di servizi relativi alle criptovalute dovranno trasmettere i dati relativi alle compravendite di criptovalute transitati sulle loro piattaforme, indicando i dati identificativi del cliente sia quelli dell’operazione effettuata in forma sintetica. A sua volta, l’OaM è tenuto a inviare al Ministero dell’economia una relazione con cadenza semestrale dell’attività svolta. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, Italia Oggi sottolinea che “l’esercizio sul territorio italiano dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale saranno tuttavia riservati ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Oam. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono l’attività, anche online, dovranno effettuare la comunicazione entro sessanta giorni di avvio della sezione del registro. In caso di mancato rispetto del termine, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’esercizio dell’attività da parte dei prestatori già attivi sarà considerato abusivo”.
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