Il bonus vacanze scadrà il 31 dicembre 2021, ma per molti italiani sarà proprio l’estate il momento migliore per usufruirne. Proprio in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la guida aggiornata che fornisce le risposte alle domande più frequenti. In cosa consiste? Come richiederlo? A chi spetta? Cosa deve fare il cittadino e cosa l’esercente?
Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e ‘accetti’ il bonus.
La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o, per il solo anno 2020, lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore Isee in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro. Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente. Il bonus è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.
Per usufruire del bonus, entro il 31 dicembre 2021, occorre aver fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. Di seguito, la descrizione delle regole per richiedere l’agevolazione. Come si richiede il bonus: l’app IO Dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, il cittadino deve -preventivamente – aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per dispositivi mobili, denominata IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa. Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue: – lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia; – la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus. Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code.
Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.