Nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie di un viaggio i viaggiatori devono mantenere il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. Lo sottolinea l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la disciplina d’emergenza contenuta nel cosiddetto decreto Cura Italia.
La recente normativa consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore. Nella segnalazione al Paramento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che l’articolo 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.