Il 28 dicembre 2024 (G.U. 303/2024) è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024, in vigore al 30 dicembre 2024, relativo ai “dati di accompagnamento i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività” ai fini della lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, per l’adeguamento dell’Italia al Regolamento europeo 2023/1113, cd. Travel Rule Crypto (TFR).
Il Decreto modifica, aggiorna e, in alcuni casi, abroga norme del D.Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) e norme fiscali concernenti trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
Le previsioni del Decreto sono applicabili ai trasferimenti di fondi e cripto-attività inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento che abbia sede legale o siano stabilita nell’Unione europea.
La nuova normativa rafforza i presidi antiriciclaggio rispetto alle cripto-attività adeguando le definizioni di di questo termine, di “servizi per le cripto-attività” e di “prestatori di servizi per le cripto-attività”, si inseriscono nella categoria degli “intermediari bancari e finanziari” i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP): le persone giuridiche autorizzate ad eseguire uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale. L’inserimento consente di sottoporre i CASP agli stessi obblighi di vigilanza, ai fini antiriciclaggio degli intermediari bancari/ finanziari.
In particolare, i CASP saranno vigilati dalla Banca d’Italia; dovranno inviare all’Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) i dati aggregati relativi alla loro operatività. Unità che potrà, così effettuare le verifiche necessarie sull’esistenza di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di certe zone territoriali.
Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza potrà svolgere controlli, sempre ai fini antiriciclaggio, verso i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Ulteriori norme riguardano i criteri che i prestatori di servizi per le cripto-attività. dovranno adottare nell’analisi e nella valutazione del rischio con il fine ridurlo e attenuarlo nei trasferimenti verso ovvero da indirizzi auto-ospitati, ovvero un indirizzo nel registro distribuito (per semplicità una blockchain) non collegato a un prestatore di servizi per le cripto-attività o a un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto- attività.
Ai fini di valutazione del rischio rafforzate le misure di adeguata verifica, particolarmente, fin dall’inizio del rapporto con il cliente, per i rapporti transfrontalieri che prevedano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario un Paese terzo che svolga servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività.
In attesa dell’adozione dell’AML Package, avviata nel prossimo luglio con la costituzione dell’Autorità europea antiriciclaggio, che uniformerà larga parte della legislazione europea in tema di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Regolamento 1113, è un ulteriore passo avanti che unisce la lotta ai due fenomeni citati con il controllo sugli operatori in cripto – attività previste dal Markets in Crypto-Assets Regulation.
Di Fabio Picciolini