L’avvento del Coronavirus, del timore del contagio e delle conseguenti misure restrittive volte a contenerne la circolazione hanno avuto rilevanti riflessi nei confronti delle attività culturali e turistiche che, da un lato, sono state coinvolte da una lunga serie di disdette e, dall’altra, sono state costrette a chiudere o subire notevoli limitazioni.
Il danno economico per tutte queste attività è evidente a tutti, ma, in molti, casi anche i singoli consumatori hanno subito perdite che, nel migliore dei casi, si sono limitate a semplici disagi.
Come recita anche il Sole24Ore di oggi “Da martedì 17 marzo, con l’entrata in vigore del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), la protezione economica per chi ha dovuto rinunciare a un viaggio a causa dell’emergenza coronavirus comprende anche le spese di soggiorno e non solo i biglietti di aerei, bus, treni o navi. Le norme integrano quelle del Codice civile e di quello del consumo”.
In linea di massima, per i pacchetti turistici, vale il Codice del turismo con l’articolo 41 che prevede il rimborso integrale senza spese o penali per situazioni straordinarie e imprevedibili.
Mentre per i biglietti di viaggio o soggiorni alberghieri, l’articolo 1463 del Codice civile è affiancato da vari regolamenti Ue e Dlgs di settore.
In una situazione di emergenza come quella attuale, tuttavia, il governo ha cercato di fare chiarezza per stabilire chi, effettivamente, risponda a cause di forza maggiore. Infatti, il recente Dl 9 del 2 marzo, all’articolo 28, fa un’articolata elencazione di chi può ritenersi effettivamente impossibilitato ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile (soggetti a quarantena imposta o fiduciaria, residenti in zona di contagio o viaggiatori da e per tali zone o partecipanti a eventi annullati per il virus eccetera) e prevede le modalità per comunicare gli annullamenti di viaggi e vacanze prenotati, concedendo a vettori e tour operator di rimborsare anche con voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Poi l’articolo 88 del Dl Cura Italia ha disciplinato la risoluzione di contratti di soggiorno e acquisti di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, ampliando la fattispecie presa in esame alle modalità di annullamento e rimborso di biglietti di viaggio e pacchetti vacanze.
Come evidenziato sempre sul Sole24Ore, le recenti previsioni normative del governo derogano (in contrasto) con quanto già previsto dal codice del turismo, prevedendo che tra i tipi di rimborso alternativo consentiti vi sia quello dei voucher, certamente preferito dagli operatori del settore rispetto al rimborso semplice delle spese sostenute dai consumatori.
Al di là delle norme in sé, la situazione attuale è talmente inedita da recare più di qualche problema interpretativo. È ovvio, infatti, che, in attesa che le norme siano meglio chiarite e con la speranza di un miglioramento della situazione, molti viaggiatori siano propensi ad accettare il sistema dei voucher.
Attualmente, infatti, gli operatori del settore sono parte lesa tanto se non più di consumatori e viaggiatori ed è immaginabile che siano necessarie soluzioni del tutto particolari.
La speranza su tutte rimane, poi, quella che si possa tornare a viaggiare e a visitare musei in prima persona, sarebbe uno dei principali segnali di normalità di cui sentiamo sempre più il bisogno vedendo la primavera che fiorisce dalle nostre finestre.