In tribunale nessun giudice robot firmerà le sentenze, anche se potrà fare le ricerche dei precedenti su casi analoghi. Nello studio professionale l’Intelligenza artificiale sarà utilizzabile solo per attività strumentali. E negli uffici delle pubbliche amministrazioni, il dirigente (umano) rimane il solo responsabile dei provvedimenti finali. Sono questo alcuni dei principi enunciati dal disegno di legge recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale, approvato dal consiglio dei ministri del 23 aprile 2024.
Il disegno di legge, nel testo discusso dal governo, si presenta come una raccolta di principi generali per i diversi settori, disegna strategie di sviluppo del mercato dell’IA mediante finanziamento della ricerca e la sperimentazione e, infine, prevede anche una delega al governo per armonizzare l’ordinamento italiano al regolamento Ue sull’IA, ormai anch’esso in vista del traguardo. Vediamo, dunque, alcune delle disposizioni in corso di definizione.
Giustizia
Nelle aule di giustizia i sistemi di intelligenza artificiale potranno essere utilizzati sia per risolvere aspetti di organizzazione del lavoro e degli uffici sia per l’assistenza dell’attività dei magistrati. La bozza del ddl assegna ai robot compiti di ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il testo noto del ddl sottolinea che è sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.
Peraltro, è prevedibile che la se l’IA farà la ricerca di precedenti sentenze su casi analoghi utili per assumere la decisione, il rischio è che il giudice faccia solo un controllo formale, senza ripercorrere tutti i passaggi dell’istruttoria elaborata dal sistema di intelligenza artificiale.
Con altra previsione, lo schema di ddl si assegna al tribunale la competenza sulle cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. La norma deve essere, però, specificata perché l’ambito non è precisamente definito e non è chiaro se la competenza comprende anche il risarcimento dei danni causati dall’IA.
Professioni
Il ddl limita l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale richiesta, mantenendo la prevalenza del lavoro intellettuale umano.
Il professionista viene anche caricato del compito di essere trasparente con i clienti, mettendo in chiaro se e come usa i sistemi di intelligenza artificiale.
Il ddl accenna al fatto che il rapporto fiduciario lega il cliente al professionista umano e non all’IA da quest’ultimo usata.
Nell’ambito delle professioni, gli organismi di categoria dovranno scrivere interi capitoli dei codici deontologici, progettare percorsi di formazione e alfabetizzazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica amministrazione
Il principio per l’uso dell’IA nelle pubbliche amministrazioni, proposto dallo schema di ddl in esame, riserva autonomia e potere decisionale all’umano che resta l’unico responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
Privacy
Lo schema di ddl, nel testo ancora in via di definizione, si limita ad enunciare la necessità che il trattamento dei dati con sistemi di intelligenza artificiale deve essere lecito, corretto e trasparente. Si tratta di un aspetto che dovrà necessariamente essere sviluppato nel decreto legislativo di armonizzazione al regolamento UE sull’IA, la cui stesura è delegata al governo. Il ddl aggiunge che i minori ultraquattordicenni potranno dare il consenso al trattamento dei dati da parte dei sistemi di IA.