Nel decidere un ricorso della società ” Airbnb”, il Consiglio di Stato, – comunica una nota – con la sentenza pubblicata oggi si è occupato del trattamento fiscale degli intermediari immobiliari attivi nel settore delle locazioni brevi.
Tenendo conto dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza di data 22 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 50 del 2017 è in contrasto con il diritto europeo ed ha quindi annullato l’atto dell’Agenzia delle Entrate di data 12 luglio 2017, che aveva sancito l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per gli intermediari non residenti in Italia, nè ivi stabiliti.
Palazzo Spada ha respinto per il resto il ricorso proposto contro le altre determinazioni dell’Agenzia delle Entrate, sull’obbligo degli intermediari di comunicare alla stessa Agenzia delle Entrate i dati dei contratti conclusi loro tramite, nonchè di operare la ritenuta fiscale e di versarla all’Erario.