L’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività.
La bozza evidenzia il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale italiano (L. n. 197/2022 – commi da 126 a 147) e le nuove disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 relativamente alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
La circolare riguarderà anche le società operanti nella intermediazione di cripto-valute che dovranno “assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di cripto-valute, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività”. Sempre secondo l’AdE è obbligo degli intermediari di comunicare le operazioni “suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir: rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate; trasferimenti di cripto-attività verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza e prelievi delle stesse”.
Inoltre, in presenza di operazioni a cui partecipino due o più dei soggetti, l’obbligo di comunicazione è del soggetto intervenuto per primo nell’operazione e, in ogni caso, dall’intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Nella comunicazione devono essere inserite le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’operazione, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, le quantità e il valore delle cripto-attività oggetto dell’operazione, gli eventuali redditi diversi realizzati.
Le osservazioni dovranno essere inviate alla e mail:
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it entro il 30 giugno 2023.