di Fabrizio Vedana
Il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata ha la stessa efficacia della firma digitale.
Lo precisa ABI nella circolare del 9 aprile con la quale offre un primo commento alle norme contenute nel decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.
L’articolo 4 del citato Decreto reca disposizioni in materia di sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato ed è volto ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto a quelle normalmente applicate.
Con la previsione in esame, che arriva dopo le raccomandazioni date dall’ESMA il 20 marzo scorso (vedasi ItaliaOggi dell’8 aprile 2020) si conferisce quindi certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse, durante il periodo emergenziale, con gli strumenti di comunicazione più diffusi (come la posta elettronica non certificata) evitando il rischio che i relativi contratti possano poi risultare effetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
Il Governo ha previsto alcune condizioni minime volte ad accertare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espresso ovvero l’accompagnamento della mail da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente e il riferimento ad un contratto identificabile in modo certo.
La documentazione dovrà poi essere conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. La banca dovrà consegnare copia del contratto al cliente mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; a tale consegna si dovrà aggiungere quella di tipo tradizionale (i.e. cartacea) alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
La norma, avendo carattere eccezionale, regola i soli contratti conclusi tra il 9 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23) e la cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato alla data del 31 luglio 2020.