Pubblicato ieri in Gazzetta il Dlgs 36/2020 di modifica del Dlgs 218/2017, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno la PSD2 (Payment services directive 2) relativa alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte di credito. Le disposizioni contenute nel provvedimento prevedono il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi coinvolto. Stabilito anche l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e per il superamento del limite consentito per le commissioni interbancarie.
La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti, al fine di garantire una maggiore efficienza, possibilità di scelta nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello UE con l’obiettivo di accrescere la trasparenza, la concorrenza e l’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.
Tra le novità del testo (in vigore dal prossimo 10 giugno) è l’introduzione di un diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, in caso di perdite o di importi versati con riferimento a operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento.
Inoltre, il decreto prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria in riferimento anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.
In virtù di quanto prescritto, quindi, non è possibile offrire o chiedere per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell’operazione. Come parametro per la determinazione quantitativa del limite alle commissioni verrà utilizzato il valore medio delle operazioni nazionali indicando il limite di 0,05 euro per operazione. Per le operazioni fino a 5 euro, la commissione interbancaria è di importo ridotto.
In particolare, in questi casi sarà applicata, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.