Nella legge di Bilancio 2020 sono presenti diversi incentivi per l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sia per i clienti finali sia per commercianti e professionisti che installano POS all’interno delle loro attività. Questi ultimi, nel caso abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400mila euro, possono usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni dei pagamenti accettati.
Con il provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), definendo i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.
Nello specifico, come detto, il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Il Provvedimento predisposto dall’amministrazione finanziaria aiuta a fare chiarezza sulle modalità che consentiranno di ottenere il credito d’imposta per i pagamenti elettronici. Innanzitutto, vengono chiariti alcuni termini-chiave, come il significato di commissione, di consumatore finale, contratto di convenzionamento, credito d’imposta, mese di addebito e altri. La trasmissione dei dati avverrà attraverso il Sistema di Interscambio crittografato creato dall’Agenzia delle Entrate, oppure potranno essere inviati via e-mail PEC nel caso siano file di dimensioni sotto i 20 MB.
Tutte le informazioni potranno essere consultate sul sito dell’AdE e del Governo, mentre la struttura della comunicazione da inviare per beneficiare del bonus fiscale deve rispettare i seguenti parametri:
- deve essere presente il Codice fiscale dell’esercente;
- il Mese e anno di addebito;
- il totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il totale delle operazioni di pagamento riconducibili ai consumatori finali nel medesimo periodo;
- il relativo importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili ai consumatori finali;
- infine, l’ammontare dei costi fissi periodici, compreso il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Ogni mese dovrà essere inviata la comunicazione, tenendo in conto che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento. Se ci fosse un problema nel contenuto dei dati inviati si può effettuare una rettifica chiedendo la cancellazione del primo invio ed effettuarne uno nuovo, ma sempre entro il ventesimo giorno del mese successivo.