di Fabrizio Vedana
L’azienda che invoca la forza maggiore deve compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre i danni sofferti dalla controparte ed essere in grado di documentare tali sforzi al fine di poterne fornire la prova in un futuro possibile contenzioso.
E’ una delle otto raccomandazioni fatte alle imprese da Confindustria e dall’International Chamber of Commerce nel documento “Covid-19 e impossibilità di adempiere: cosa fare?” del 9 aprile scorso.
La pandemia da Covid 19 e le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo Italiano hanno posto numerose imprese nella condizione di non poter correttamente adempiere gli obblighi contrattuali assunti con le proprie controparti. Le raccomandazioni intendono quindi fornire alcune indicazioni pratiche a quelle imprese che si trovino attualmente impossibilitate ad adempiere alle loro prestazioni a causa dell’emergenza Covid-19 e che abbiano in essere contrati contenenti una clausola di forza maggiore.
Confindustria e ICC suggeriscono, in primo luogo, di revisionare tutti i contratti pendenti al fine di verificarne l’esatto contenuto e, in particolare, l’esistenza di clausole che definiscano il termine entro cui devono essere eseguite le prestazioni, quelle disciplinanti la clausola di forza maggiore e la legge applicabile al contratto.
Se il contratto contiene una clausola di forza maggiore, è opportuno analizzarne attentamente il contenuto. In particolare, Confindustria e ICC raccomandano di verificare, tra l’altro, se fra gli eventi contemplati dalla clausola siano inclusi pandemia (come per esempio pandemic, epidemics) e/o provvedimenti della pubblica autorità (come per esempio quarantine restrictions, act of authority, acts of government). Qualora la clausola non contempli questi eventi fra quelli espressamente elencati, occorre verificare se sono compresi eventi affini e/o espressioni generali (come per esempio extreme natural event, act of God) e in ogni caso, se l’elenco contenuto nella clausola sia da considerarsi tassativo o meramente esemplificativo e se viene previsto un termine entro cui notificare alla controparte l’evento di forza maggiore (cosiddetta Notice).
Viene poi suggerito di verificare se la clausola di forza maggiore prescrive che la notifica debba essere corredata da una certificazione emessa da una Camera di Commercio; in tal caso è necessario munirsi di tale certificazione e verificare che questa sia emessa dalla Camera di Commercio indicata nel contratto. Relativamente a tale aspetto il documento precisa che tali dichiarazioni non sostituiscono però l’onere della prova che deve essere offerto dalla parte che invoca la forza maggiore e consistente nel dimostrare che l’evento ha impedito l’esecuzione della prestazione e che è stato posto in essere ogni ragionevole sforzo per evitare o superare le conseguenze dell’evento impeditivo.
Raccomandazione 1 | Revisione i contratti pendenti |
Raccomandazione 2 | Anali della clausola di forza maggiore |
Raccomandazione 3 | Trasmissione della notifica |
Raccomandazione 4 | Munirsi di una certificazione |
Raccomandazione 5 | Documentare lo sforzo fatto per superare gli impedimenti prodotti dal Covid-19 |
Raccomandazione 6 | Compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre i danni |
Raccomandazione 7 | Pronta comunicazione del venire meno della causa di forza maggiore |
Raccomandazione 8 | Il contratto deve essere stato concluso in data anteriore all’evento impeditivo |