Da ieri, è attivo il sito (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), presso il quale si possono reperire tutte le informazioni relative al funzionamento della lotteria il cui inizio, al momento, è ancora previsto per il 1° luglio 2020.
A breve sarà disponibile anche il codice lotteria per partecipare alle estrazioni. Ciò che emerge dalle faq del sito, tuttavia, offre nuove informazioni e spunti di riflessione. La preclusione, contenuta appunto nelle faq del portale, è piuttosto singolare e destinata a stimolare il dibattito in merito, anche se in buona parte giustificata.
Molto probabilmente, infatti, i motivi dell’esclusione delle vendite online sono di ordine tecnico. Questa particolare modalità di vendita gode infatti di alcune agevolazioni dal punto di vista della certificazione e trasmissione dei corrispettivi. Detto questo, non è da escludersi che in una seconda fase anche tali modalità di vendita, una volta anche adeguatesi volontariamente alla certificazione ordinaria dei corrispettivi, possano comunque far accedere i loro clienti alla nuova lotteria.
Le vincite saranno comunicate tramite pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o (informalmente) tramite un semplice sms.
Ogni scontrino verrà identificato attraverso i seguenti campi: numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003); data e ora (es. 14-01-2020 12:54); matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla «RT» o «Server RT» (es. RT 25IAT123456, Server RT:37SAT123456); identificativo di cassa presente solo in caso di «Server RT», riportato sotto la matricola dispositivo trasmittente (es. ECR 02140008); importo spesa (es. 35,50).
Com’è ovvio, risultano esclusi dalla partecipazione alla lotteria i minori, in quanto non possono ottenere il codice per partecipare. Anche quest’ultimo aspetto potrebbe essere alla base dell’esclusione delle vendite online dalla nuova lotteria. Gli acquisti tramite la rete non consentirebbero di verificare de visu se chi acquista è realmente il titolare del codice lotteria fornito.