Tanto rumore per nulla, scomodiamo pure l’immenso Shakespeare – che a riguardo c’entrerebbe ben poco – ma, alla fine, l’emendamento al decreto milleproroghe per prorogare l’obbligo dell’utilizzo dei pagamenti elettronici al fine di usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese mediche non c’è stato.
Rimane, quindi, quanto previsto dalla manovra 2020 cioè che nella prossima dichiarazione (anno fiscale 2020, per modello 730 e Unico/2021) non potranno essere portati in detrazione gli oneri dell’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, pagati in contanti. In particolare, si tratta delle visite mediche presso strutture private. I contribuenti dovranno pagare la prestazione con carta di credito, assegno, bonifico, bancomat, app ma non con i contanti. Sarà inoltre necessario allegare alla fattura la prova di quale pagamento tracciabile è stato utilizzato e conservare la documentazione per mettersi al riparo da eventuali controlli futuri.
Poche settimane dopo l’entrata in vigore della norma, era stata richiesta una proroga o una moratoria, permettendo la detrazione anche ai pagamenti in contanti in attesa di adeguarsi. Tuttavia, i conti del Governo non hanno concesso margini di manovra e l’emendamento è stato prima messo in stand by e poi rigettato.
Nella relazione della legge di Bilancio, a questo proposito è indicato che un recupero di gettito stimato in 496 milioni di euro riferito al totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica pari a circa 3,2 miliardi di euro. Considerando la decorrenza 2020, la Relazione tecnica stima gli effetti positivi in termini di cassa in misura pari a 868 milioni nel 2021 e 496 milioni annui dal 2022.
In queste settimane abbiamo vissuto nell’incertezza del diritto riguardante questa materia. Ora la questione si chiude, in attesa che ci sia un pieno adeguamento alle previsioni di legge.