Si completa la disciplina degli intermediari del credito europei che operano in Italia: a partire dal 25 novembre l’OAM (Organismo agenti e mediatori) potra’ esercitare i poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che operano nel settore dei mutui immobiliari iscritti nell’Elenco dedicato, per tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitivita’ del mercato.
A dettagliare modalita’ e procedure e’ il D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base al quale l’Organismo dovra’ vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario a tutela dei consumatori da parte degli intermediari del credito dell’Unione Europea che operano in Italia: a oggi si tratta di 16 soggetti, iscritti all’Elenco dedicato operativo dal 22 febbraio 2022. I controlli potranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere pero’ dopo avere informato l’Autorita’ competente dello Stato membro d’origine.
Le attivita’ di controllo saranno effettuate sulla base di un programma periodico almeno annuale e potranno essere svolte d’ufficio ma anche a seguito di segnalazioni o esposti provenienti da terzi. In caso di comportamenti contrari alle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, l’Organismo potra’ ordinare all’intermediario di porre termine alla violazione, dando un termine non inferiore a 30 giorni. Se l’intermediario non ottempera, l’OAM, previa informativa all’autorita’ competente dello Stato membro di origine, potra’ utilizzare, a seconda della gravita’ del comportamento, tutti gli strumenti sanzionatori a sua disposizione: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione dall’esercizio dell’attivita’ per un periodo da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall’Elenco. E’ inoltre prevista, anche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria, la possibilita’ di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi. Di tali ultime iniziative dovra’ essere data tempestiva comunicazione alla Commissione Ue.
E’ inoltre prevista la possibilita’ di chiedere alla succursale di conformare la propria struttura organizzativa per adottare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni di trasparenza e delle disposizioni sulla remunerazione del personale.
Per gli intermediari del credito che operano in regime di libera prestazione dei servizi e che violino la normativa sulla trasparenza, l’OAM potra’ informare l’Autorita’ del Paese d’origine.
Il Decreto ricorda infine che, se gli intermediari del credito dell’Unione Europea intendono svolgere attivita’ diverse da quelle relative ai mutui immobiliari, come credito al consumo o prestiti personali, devono iscriversi all’Elenco nazionale tenuto dall’Organismo. Con riferimento a tale ultima ipotesi, l’Organismo informa i soggetti interessati delle condizioni previste per lo svolgimento in Italia di tali attivita’.