La Banca d’Italia ha emanato una comunicazione in tema di Buy Now Pay Later (BNPL). Si tratta di una forma di credito, attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo, anche in maniera frazionata. Questa forma di credito non è oggetto di una specifica regolamentazione e, pertanto, la disciplina applicabile e le relative tutele dipendono dal modo in cui l’operazione è in concreto configurata. La comunicazione richiama l’attenzione dei consumatori sui possibili rischi e sulle tutele riconosciute ai clienti dalla disciplina di trasparenza bancaria.
Alla luce di quanto premesso, la Banca d’Italia ha pertanto indicato alcune fattispecie che rimandano alle tutele dei consumatori e alle responsabilità degli istituti finanziari che offrono questo servizio. Ad esempio, se il servizio prevede una commissione a carico del consumatore e l’importo del credito è pari o superiore ai 200 euro si applicano le norme sul credito al consumo del Testo Unico Bancario che tutelano il consumatore in virtù anche della consegna di un documento precontrattuale uniforme a livello europeo, il diritto di recesso entro 14 giorni, il diritto al rimborso anticipato e la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento dello stesso e la conseguente possibilità di ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già versato.
In assenza di queste due fattispecie, le tutele previste dalla normativa relativa al credito al consumo non hanno alcun ambito di applicazione. In caso però di servizio di finanziamento offerto da una banca o da un intermediario finanziario vi è la possibilità di porre in essere per il consumatore le tutele previste dalla disciplina generale sulla trasparenza bancaria (così come riportato al Titolo VI capi I e III del Testo Unico Bancario). Tra le possibilità di tutele offerte vi è quella di adire presso l’Arbitro finanziario Bancario o quella di indirizzare esposti alla Banca d’Italia.
Secondo quanto illustrato dalla Banca d’Italia, un altro modello di BNPL che va diffondendosi sul mercato consiste nella combinazione fra la dilazione di pagamento diretta al consumatore dal venditore e la cessione del credito dal venditore a una banca o ad un altro intermediario finanziario. Nella fattispecie in cui la dilazione del pagamento è concessa direttamente dal venditore senza il tramite della banca o dell’operatore finanziario preposto non trovano alcuna applicazione le regole di tutela per la clientela sopra enunciate e presenti nel Testo Unico Bancario nè i successivi controlli della Banca d’Italia. L’ipotesi poi in cui la dilazione sia concessa dai venditori ma con la conseguente cessione del credito ad una banca o ad un intermediario finanziario, secondo quanto riportato dalla Banca d’Italia, vi sono gli estremi per accrescere i fattori di rischio per il consumatore in quanto vi sono maggiori difficoltà di identificare il soggetto con cui questo sta veramente stringendo l’accordo e di comprenderne effettivamente ruolo e implicazioni, pensando erroneamente di poter beneficiare delle tutele evidenziate sopra.
Infine, nella sua comunicazione, la Banca d’Italia si impegna a mantenere alto il livello di vigilanza sul fenomeno BNPL approfondendone gli impatti sia per il mercato sia per i consumatori nell’ipotesi in cui anche la normativa di riferimento dovesse variare per effetto della direttiva sui contratti di credito al consumo includendo anche il BNPL, come appare di fatto probabile.