Svolta storica per il diritto d’autore nell’era digitale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito un principio fondamentale per la circolazione della cultura in rete: un’opera cinematografica, letteraria o artistica divenuta di dominio pubblico in un determinato Stato membro può essere legalmente messa online in modo gratuito, anche se in un altro Paese dell’Unione la stessa opera è tuttora protetta dal copyright.
La sentenza (causa C-788/24) mette la parola fine a una complessa battaglia legale che vedeva contrapposti il Fondo Anna Frank (titolare dei diritti) e la Fondazione Anna Frank, la quale nel 2021 aveva pubblicato online un’edizione scientifica e gratuita dei manoscritti della celebre giovane ebrea vittima della Shoah. Un’operazione transfrontaliera: se in Belgio i diritti sui testi sono infatti scaduti, nei Paesi Bassi la protezione legale rimarrà in vigore fino al 2037.
Il nodo cruciale sciolto dai giudici europei riguarda i confini digitali del web e l’efficacia del cosiddetto geo-blocking (il blocco geografico degli indirizzi IP). La fondazione che aveva digitalizzato il diario aveva infatti applicato un sistema di geoblocco per impedire l’accesso al sito dagli Stati in cui il copyright era ancora attivo, richiedendo inoltre agli utenti una dichiarazione di navigazione dal territorio autorizzato.
Il Fondo Anna Frank aveva però impugnato la diffusione, sostenendo che l’opera fosse comunque accessibile ovunque aggirando i blocchi tecnologici tramite l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale in grado di mascherare la posizione geografica dell’utente), configurando così una violazione del diritto d’autore per “comunicazione non autorizzata al pubblico”.
La Corte di Giustizia ha respinto questa impostazione. Secondo i giudici di Lussemburgo, la semplice pubblicazione sul web non costituisce una violazione automatica nei Paesi in cui il copyright è ancora tutelato, a patto che l’editore adotti misure tecniche adeguate e proporzionate (allo stato dell’arte tecnologica) per limitare l’accesso. Il fatto che utenti privati decidano di aggirare deliberatamente tali blocchi tramite strumenti terzi come le VPN non può ricadere sotto la responsabilità del distributore.
La decisione della Corte UE stabilisce un precedente fondamentale che protegge le istituzioni culturali, le fondazioni di ricerca e gli archivi digitali, bilanciando il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la tutela e la diffusione del patrimonio storico e scientifico europeo.










