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PROFESSORE DELLA BOCCONI CITA GOOGLE PER 40M

6 Febbraio 2026
in News, Pubblicazioni
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ArubaKube: due anni di innovazione cloud native, tra open source, ricerca e impatto sull’industria  
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Si avvia alla conclusione la causa civile che contrappone il professor Vincenzo Morabito, Professore Associato presso il Dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Bocconi di Milano e Presidente dell’Associazione Algopolio, a Google LLC.

L’udienza conclusiva è fissata per il prossimo 10 febbraio davanti al Tribunale di Milano, dinanzi al giudice dott. Vincenzo Carnì. Il professor Morabito, assistito dall’avvocato Marco Dal Ben del Foro di Vicenza, chiede un risarcimento di circa 40 milioni di euro per danni patrimoniali e morali che ritiene di aver subito.

Google LLC è difesa dallo studio legale Hogan Lovells. L’esito del giudizio potrebbe avere rilevanti implicazioni sul piano della responsabilità dei grandi operatori digitali nella gestione dei diritti della persona e della reputazione online.

Spiega Morabito: “Il caso assume oggi una rilevanza che va ben oltre la dimensione giudiziaria individuale e interroga direttamente il ruolo degli algoritmi nella formazione dell’opinione pubblica. I motori di ricerca rappresentano il principale punto di accesso alla conoscenza per milioni di cittadini: ciò che l’algoritmo mostra per primo, ciò che relega in fondo o rende invisibile, contribuisce in modo decisivo a costruire reputazioni, giudizi e convinzioni collettive. Quando un’informazione falsa resta indicizzata, essa non è semplicemente ‘online’, ma viene continuamente riaffermata come rilevante, affidabile e degna di essere presa in considerazione”.

LA VICENDA

La vicenda trae origine dalla pubblicazione, su stampa nazionale cartacea e online, di un articolo gravemente illecito e diffamatorio nei confronti del professor Morabito. Tale articolo, una volta indicizzato dal motore di ricerca Google, è entrato a far parte delle banche dati di istituti finanziari, producendo danni patrimoniali e d’immagine irreparabili. In questo passaggio si manifesta uno dei nodi centrali del contenzioso: l’azione dell’algoritmo di indicizzazione non si limita a rendere reperibile un contenuto, ma ne moltiplica la portata, trasformando un’informazione falsa in un dato strutturale dell’ecosistema digitale.

A fronte di tali eventi, il professor Morabito, oltre ad aver depositato formale querela presso la Procura della Repubblica di Milano, ha presentato a Google, secondo la procedura prevista dalla società, una istanza di deindicizzazione, rimozione e cancellazione delle informazioni associate al proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca. A sostegno della richiesta, l’attore ha evidenziato la falsità delle notizie riportate e ha rivendicato il diritto all’oblio. Tuttavia, Google ha respinto la richiesta di deindicizzazione, lasciando che l’algoritmo continuasse a proporre il contenuto come rilevante e attendibile.

Di conseguenza, il professor Morabito è stato costretto a ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali, presentando reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 e degli artt. 140-bis ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali. La trattazione del ricorso dinanzi al Garante ha richiesto tempi superiori a un anno.

Nel frattempo, a causa della persistente indicizzazione da parte di Google, la notizia è divenuta di dominio pubblico, diffondendosi ulteriormente e risultando parte integrante dei servizi informativi forniti da società specializzate per conto del primario mondo bancario e industriale, servizi che si avvalgono in modo determinante delle funzionalità del motore di ricerca.

All’esito dell’istruttoria, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 126 del 2 luglio 2020, ha ritenuto il reclamo fondato e, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, ha ordinato a Google la rimozione dell’URL entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per darvi attuazione.

Tuttavia, tale ordine non è stato correttamente adempiuto.

Nel caso in questione  emerge con chiarezza anche un ulteriore profilo sistemico: l’integrazione dei risultati dei motori di ricerca nei processi decisionali automatizzati di banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali. L’algoritmo non si limita a informare, ma diventa un input decisivo per sistemi di scoring, valutazione del rischio e selezione reputazionale, producendo effetti economici e professionali che si autoalimentano. In questo contesto, la mancata esecuzione di un ordine dell’Autorità garante non rappresenta solo una violazione procedurale, ma un fattore di distorsione strutturale dello spazio informativo.

Il procedimento in corso davanti al Tribunale di Milano pone dunque una questione di responsabilità algoritmica che riguarda l’intero ecosistema digitale: chi risponde quando un sistema automatizzato contribuisce a consolidare informazioni false e a condizionare l’opinione pubblica? E quali strumenti hanno i cittadini per difendersi quando la reputazione, l’accesso al credito o la credibilità professionale vengono decisi da ranking opachi?

Tags: googlenews
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