Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulle nuove regole relative alla franchigia dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per le piccole imprese europee che operano oltre i confini nazionali. Con una circolare di recente pubblicazione, l’Amministrazione finanziaria ha commentato l’attuazione italiana del regime comunitario introdotto dal Decreto legislativo 180/2024, che recepisce le novità della Direttiva UE 2020/285 in materia di IVA per le piccole imprese.
Secondo le indicazioni operative, dal 1° gennaio 2025 è operativo un nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA che consente ai soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l’IVA e con adempimenti semplificati rispetto alle regole ordinarie.
Novità più rilevanti: semplificazione e opportunità per le PMI
La grande novità rispetto al passato è che le imprese non sono più obbligate a registrarsi ai fini IVA in ciascun paese europeo in cui operano: grazie al nuovo regime, è possibile operare in esenzione d’imposta oltre confine purché non si superino le soglie previste. In particolare, il volume d’affari totale nell’Unione Europea non deve superare 100.000 euro annui e vanno rispettate anche le soglie fissate dai singoli Stati membri per l’accesso alla franchigia nazionale.
Questa soglia comunitaria è parte integrante del cosiddetto “SME Scheme” – lo schema europeo che mira a semplificare la disciplina IVA per le micro, piccole e medie imprese, consentendo loro di beneficiare di vantaggi analoghi a quelli già disponibili a livello nazionale.
Cosa cambia per le imprese italiane
In Italia, il regime transfrontaliero si applica alle stesse condizioni del regime di franchigia nazionale – noto anche come forfetario IVA – disciplinato dalla legge di stabilità 2015. Le imprese italiane che intendono aderire al nuovo regime devono presentare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, attraverso una procedura telematica dedicata, e ottenere un numero identificativo speciale, il cosiddetto codice EX, che permette di operare in franchigia nei Paesi UE prescelti.
La circolare delle Entrate fornisce inoltre indicazioni su come vengono effettuati i controlli, sia preliminari all’accesso al regime sia successivi, per verificare il rispetto delle soglie di fatturato e la coerenza delle comunicazioni inviate elettronicamente.
Obiettivi e impatti sull’economia
L’introduzione di questo regime di franchigia transfrontaliero rappresenta un importante passo in avanti verso la semplificazione fiscale e la competitività delle piccole imprese europee, facilitando l’accesso ai mercati esteri e riducendo gli oneri amministrativi legati alla gestione dell’IVA. Finora, le imprese che operavano in più Stati dovevano aprire posizioni IVA distinte, con complicazioni burocratiche e costi aggiuntivi.
Con le nuove regole, le PMI italiane e di altri Paesi dell’UE potranno rafforzare la propria presenza commerciale oltre confine con procedure più snelle, potenzialmente favorendo la crescita delle esportazioni e l’internazionalizzazione delle attività.
Regime nazionale e transfrontaliero: un quadro integrato
Va sottolineato che non esiste un vincolo tra il regime di franchigia nazionale e quello transfrontaliero: un soggetto può aderire a entrambi contemporaneamente o scegliere di aderire solo a uno dei due, in base alle proprie esigenze operative.
Resta, tuttavia, fondamentale per le imprese il rispetto delle soglie stabilite sia a livello comunitario sia da ciascun Stato membro in cui operano, pena la decadenza dal regime e la conseguente applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.










