Di Diego Cefaro
Il 30 giugno 2025 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (“D.L. 95/2025”), il cui articolo 12 ha modificato i tempi di accredito dei pagamenti elettronici, modificando l’articolo 1, comma 66, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025), che aveva a sua volta introdotto una modifica sostanziale alla disciplina dei pagamenti elettronici in Italia.
Al riguardo va ricordato che la regola generale sui tempi di esecuzione di un’operazione di pagamento – prescritta dalla Direttiva (UE) 2015/2366, c.d. “PSD2”) – prevede che il prestatore di servizi di pagamento (“PSP”) del pagatore accrediti l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del PSP del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il PSP che riceve i fondi, questi ultimi sono comunque messi a disposizione del beneficiario da parte del PSP che riceve i fondi entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine da parte del PSP del pagatore.
1. La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025
Introdotto nel testo normativo durante una fase avanzata dell’iter parlamentare, il comma 66 della Legge di Bilancio 2025 aveva disposto che:
i) per tutti i pagamenti elettronici, ad eccezione dei bonifici, l’accredito delle somme in favore del beneficiario doveva avvenire:
– entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ordine di pagamento;
– con valuta pari alla data di ricezione dell’ordine medesimo.
ii) i PSP avrebbero disposto di un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della menzionata Legge (1° gennaio 2025) per adeguarsi alla nuova disciplina. L’obbligo di accredito entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo, con valuta pari alla data dell’ordine, sarebbe pertanto diventato operativo dal 30 giugno 2025.
L’intervento si inseriva in un più ampio contesto di promozione dell’efficienza nei pagamenti digitali, ma la sua formulazione e i tempi di introduzione hanno sollevato, già in prima battuta, numerosi interrogativi.
In primo luogo, il comma 66 della Legge di Bilancio 2025 non ha modificato espressamente il Testo Unico Bancario (TUB), né il D.lgs. 11/2010 (attuativo della PSD2). Si tratta di disposizioni autonome, introdotte direttamente nella legge di bilancio, con efficacia generale e immediata, ma esterne al corpo organico della normativa sui servizi di pagamento.
Questa scelta solleva perplessità sotto il profilo della coerenza sistematica, poiché ha introdotto obblighi operativi rilevanti senza inserirli nel quadro normativo di settore e rischiando di creare sovrapposizioni o conflitti con le disposizioni europee armonizzate, in particolare con la PSD2.
La norma introdotta con la Legge di Bilancio 2025 si riferiva poi genericamente ai “prestatori di servizi di pagamento”, senza distinguere tra PSP italiani (banche, IMEL, IP, Poste, ecc.) e PSP operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o in regime di stabilimento.
In mancanza di un chiarimento o di una limitazione esplicita, sorge l’interrogativo se tale norma si applicasse ai soli PSP italiani o a tutti i PSP che eseguono pagamenti elettronici in Italia, indipendentemente dalla loro sede legale.
2. La modifica introdotta dal D.L. 95/2025
Nonostante l’evidente impatto della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si è registrata nel frattempo un’assenza pressoché totale di dibattito pubblico.
Con particolare tempismo, tuttavia, l’art. 12 del D.L. 95/2025 – mantenendo inalterato tutto il resto – ha modificato in modo mirato la previsione recata dal comma 66 della Legge di Bilancio 2025, sostituendo il generico richiamo ai “pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici” con il riferimento ai “pagamenti effettuati mediante carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate)”, presso i soggetti tenuti ad accettarle (ossia quelli individuati dall’art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
Al riguardo, la relazione illustrativa al medesimo D.L. 95/2025 ha chiarito che “la norma in commento è volta a precisare l’ambito applicativo della disposizione, che in assenza di questo intervento potrebbe ritenersi esteso a qualsivoglia strumento di pagamento elettronico diverso dai bonifici, ivi incluso l’articolato e specifico mondo dei pagamenti da e verso la pubblica amministrazione (pagamenti eseguiti tramite deleghe F24/I24 e pagamenti gestiti tramite piattaforma PagoPA), ambito ben diverso da quello del commercio, così impattando su qualsiasi tipologia di servizio e canale dispositivo oggi messi a disposizione della clientela, con criticità operative rilevanti sui prestatori dei servizi di pagamento e gli altri operatori di mercato che gestiscono tali servizi”.
Alla luce di tale chiarimento, l’intento legislativo pare volto a evitare un’applicazione indiscriminata della norma a tutti gli strumenti di pagamento elettronici, circoscrivendola ai soli pagamenti effettuati mediante carte di pagamento.
3. La conversione del D.L. 95/2025
È attualmente in corso in Senato la discussione sul disegno di legge di conversione del D.L. 95/2025. Al riguardo, con memoria del 14 luglio 2025, la Banca d’Italia ha trasmesso le proprie osservazioni rispetto a vari profili.
Con riferimento ai tempi di esecuzione previsti dal comma 66 della Legge di Bilancio 2025, l’Autorità ritiene – citando l’articolo 86 della PSD2 – che la scelta di prevedere che l’accredito delle somme avvenga entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ordine di pagamento risulterebbe coerente con la medesima PSD2, posto che quest’ultima ammette la possibilità di definire, per i soli pagamenti nazionali, tempi massimi di esecuzione più brevi rispetto a quelli ordinari che invece prevedono l’accredito dell’importo dell’operazione di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine.
Con riguardo invece al tema della data valuta dell’operazione di accredito, la Banca d’Italia ha osservato che «indicando come data di valuta quella della ricezione dell’ordine di pagamento da parte del PSP del pagatore, si produce un disallineamento dalla “ordinaria” tempistica dei processi operativi del comparto dei pagamenti che fanno seguire il riconoscimento della data valuta al momento in cui il PSP che detiene il conto del beneficiario riceve i fondi (e li mette a disposizione del beneficiario); in questo caso, invece, il PSP del beneficiario riconoscerebbe la valuta al beneficiario prima di ricevere i fondi dal PSP del pagatore concedendo, nei fatti, un credito a tale soggetto e sopportandone i relativi eventuali costi e rischi».
Sempre con riguardo ad ulteriori profili di criticità, l’Autorità italiana ha affermato che «la norma in discorso, a prescindere dalla modifica introdotta con l’articolo 12 del DL, riguarderebbe solo i PSP nazionali creando una disparità rispetto ai competitor europei; inoltre, profili di criticità potrebbero rinvenirsi nel caso di un’operazione di pagamento che vede il coinvolgimento di un PSP estero».
Infine, la Banca d’Italia ha raccomandato in ogni caso di prevedere un termine di 180 giorni, dall’entrata in vigore del D.L. 95/2025, per l’adeguamento tecnico da parte dei PSP.
4. Profili critici e implicazioni operative
Ad avviso di scrive, e ancor di più a seguito delle osservazioni formulate dalla Banca d’Italia, la portata della norma in oggetto è tutt’altro che marginale e presenta diversi elementi di criticità:
· Compatibilità con il diritto dell’Unione Europea: la disposizione continua ad apparire in potenziale contrasto con i principi della PSD2, che garantisce la neutralità tecnologica e la parità concorrenziale tra strumenti di pagamento. Il tema dei “pagamenti nazionali” di cui all’articolo 86 della PSD2 è stato solo marginalmente affrontato, ma non è ancora del tutto chiara la sua portata con riguardo ai PSP esteri e, in particolare, a quelli stabiliti nel territorio della Repubblica Italiana. Ci si attende quindi una delucidazione in sede di conversione del D.L. 85/2025 al fine di evitare – come peraltro paventato dalla medesima Autorità – che vi siano disparità di trattamento. Peraltro, anche la collocazione della norma andrebbe chiarita, in quanto, se è vero che si tratti di una deroga del regime ordinario previsto dalla PSD2, tale novella dovrebbe collocarsi sullo stesso livello delle previsioni recate dal D.lgs.11/2010 e non isolatamente nella Legge di Bilancio 2025.
· Impatto sulla gestione della liquidità: l’obbligo di accredito anticipato, con data valuta retroattiva, impone agli intermediari finanziari di anticipare la disponibilità dei fondi, anche in assenza di un regolamento effettivo, con effetti assimilabili a un’esposizione creditizia non garantita.
· Rischi sistemici: l’alterazione delle tempistiche di regolamento potrebbe compromettere l’equilibrio finanziario degli operatori, in particolare quelli di minori dimensioni, esponendoli a tensioni di liquidità.
Alla luce di tutti i profili evidenziati, è pertanto fondamentale monitorare l’evoluzione della norma in oggetto e le eventuali iniziative correttive o interpretative che potrebbero emergere nelle prossime settimane.









