L’Autorità bancaria europea ha pubblicato una lettera di non intervento in cui consiglia alla Commissione europea, al Consiglio dell’Ue e al Parlamento europeo di garantire che, a lungo termine, il diritto dell’Ue eviti una doppia autorizzazione ai sensi di due normative Ue per l’attività di transazione di token di moneta elettronica (EMT). Sebbene l’attuale Direttiva sui servizi di pagamento 2 (PSD2) sia ancora in vigore, la lettera consiglia alle autorità nazionali competenti (ANC) di applicare l’autorizzazione della PSD2 solo a un sottoinsieme specifico di fornitori di servizi di criptovalute (CASP) che effettuano transazioni di EMT, di farlo solo dopo un periodo di transizione che termina il 2 marzo 2026, per poi declassare determinate disposizioni della PSD2.
La lettera valuta le disposizioni previste dal MiCA e dalla PSD2 e consiglia alle ANC di considerare il trasferimento di criptovalute ai sensi della PSD2 come un servizio di pagamento ai sensi della PSD2, laddove implichi l’utilizzo di EMT e sia effettuato dalle entità per conto dei propri clienti. Definisce inoltre disposizioni per considerare la custodia e l’amministrazione di EMT come un servizio di pagamento e per considerare un portafoglio di custodia come un conto di pagamento intestato a uno o più clienti e che consente di inviare e ricevere EMT da e verso terze parti.
Per questi servizi, la lettera di non intervento consiglia alle autorità nazionali garanti della concorrenza di richiedere un’autorizzazione ai sensi della PSD2 solo a partire dal 2 marzo 2026 e, durante il processo di autorizzazione, di applicare procedure semplificate che sfruttino al massimo le informazioni fornite dalle persone giuridiche durante il processo di autorizzazione CASP.
Una volta ottenuta l’autorizzazione come fornitore di servizi di pagamento, si consiglia alle ANC di non dare priorità alla supervisione e all’applicazione di diversi elementi della PSD2, come la tutela e la divulgazione di informazioni ai consumatori (relative al livello delle commissioni applicabili, al tempo massimo di esecuzione delle transazioni di pagamento, all’identificativo univoco come l’IBAN e all’open banking). Tuttavia, si consiglia alle ANC di insistere anche sul rispetto di altre disposizioni della PSD2, come l’autenticazione forte del cliente (SCA) per l’accesso ai portafogli elettronici di deposito che si qualificano come conto di pagamento e l’avvio di trasferimenti EMT, la segnalazione di frodi nei pagamenti e il calcolo cumulativo dei requisiti di fondi propri. Ciò al fine di garantire standard di tutela del consumatore ugualmente elevati, indipendentemente dal fatto che il consumatore utilizzi EMT o fondi più tradizionali come mezzo di pagamento.
Inoltre, si consiglia alle ANC di non considerare come servizi di pagamento (e pertanto di non sottoporsi all’applicazione della PSD2, comprese le relative disposizioni in materia di licenze) lo “scambio di cripto-attività per fondi” e lo “scambio di cripto-attività per altre cripto-attività” come definiti nel MiCA. Inoltre, l’ABE consiglia alle ANC di non considerare come servizi di pagamento i casi in cui i fornitori di servizi di cripto-attività intermediano l’acquisto di cripto-attività con gli EMT e, pertanto, di non imporre l’applicazione della PSD2 né di richiedere un’autorizzazione ai sensi della PSD2 in tali casi.
Questo parere farà sì che un gran numero di transazioni EMT non siano soggette ai requisiti PSD2 durante il periodo di validità della Direttiva. L’EBA basa questo parere unicamente sulla consapevolezza che qualsiasi parere alternativo richiederebbe a un numero molto maggiore di CASP di ottenere una seconda autorizzazione. L’EBA ritiene che tale alternativa non sia auspicabile, dato l’onere che la doppia autorizzazione imporrebbe ai CASP.
Al contrario, l’ABE non basa questo parere sulla convinzione che un’autorizzazione come CASP ai sensi del MiCA sia sufficiente per affrontare i rischi derivanti dalle transazioni EMT. Al contrario, il successo di PSD1, PSD2 e EMD negli ultimi 15 anni nel creare un mercato sicuro e competitivo per i servizi di pagamento nell’UE ha dimostrato che, affinché i pagamenti al dettaglio possano svolgere efficacemente il loro ruolo in una società moderna, i consumatori e gli altri attori del mercato dovrebbero essere adeguatamente tutelati e nutrire un elevato grado di fiducia nella stabilità del mercato e nell’affidabilità delle transazioni di pagamento.