Nei giorni scorsi, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha chiarito, con una circolare, che durante un controllo su strada è possibile mostrare i documenti in formato digitale invece che cartaceo. Questa precisazione rispondeva a un quesito specifico riguardante il trasporto di passeggeri, ma, come sottolineato dal Ministero, vale anche in altre situazioni generali, come si legge su rivistatir.it.
Il Ministero ha dichiarato che l’obbligo di presentare i documenti può essere soddisfatto mostrando una versione digitale, a condizione che tale documento rispetti i requisiti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dalle linee guida dell’AGID. Questo implica che per essere valido come prova, il documento digitale (mostrato tramite dispositivi come smartphone o tablet) deve contenere una firma digitale, o essere realizzato in modo da garantirne sicurezza, integrità, immodificabilità e una chiara attribuzione al suo autore.
Un documento digitale derivato da una versione cartacea (ad esempio, scannerizzato) è considerato valido, purché sia stato apposto su di esso una firma digitale o una firma elettronica qualificata, o una firma elettronica avanzata. Se il documento elettronico non rispetta i requisiti del CAD, come nel caso di una mancanza di firma digitale, l’autorità di controllo potrebbe considerarlo privo di valore legale, spiegando la motivazione.