Nella giornata del 3 ottobre, presso la Camera dei Deputati, si sono riunite le Commissioni di Giustizia e delle Finanze per approfondire il tema dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e della disciplina del commercio dell’oro, in ottemperanza con le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.
Nel corso dell’approfondimento si è svolta anche l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Dott. Enzo Serata, il quale ha sottolineato che la definizione di “denaro contante” contenuta nel regolamento europeo è più ampia di quella contenuta nel precedente decreto legislativo del 2008. Oltre a ciò, la dicitura include in sé anche beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, incluso l’oro da investimento.
Di seguito si riportano le principali novità emerse in materia di dichiarazioni transfrontaliere. Per prima cosa, il dott. Serata ha evidenziato che i proventi delle attività criminose passano spesso attraverso le frontiere esterne dell’Unione per essere riciclati o utilizzati per finanziare il terrorismo. A questo proposito, il regolamento europeo stabilisce norme volte a contribuire al sistema di prevenzione e a facilitare la conduzione di indagini.
Inoltre – stando a quanto emerso dall’audizione – è consentito agli Stati membri prevedere controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all’interno dell’Unione. A questo proposito è stata confermata la scelta di pronosticare obblighi di dichiarazione dei movimenti transfrontalieri all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), anche nei casi di trasferimenti al seguito di denaro e valori assimilati che avvengono tra l’Italia e altri Paesi dell’UE, per un valore pari o superiore a dieci mila euro, tra valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate.
Relativamente alle novità apportate in materia di oro dallo schema di decreto legislativo, verranno introdotti chiarimenti sulle nozioni di oro rilevanti ai fini dell’obbligo dichiarativo (oro da investimento, a uso prevalentemente industriale o da destinare a fusione per ricavarne oro di una di queste due categorie), per un valore sempre pari o superiore ai dieci mila euro.
Infine, nel corso dell’audizione alla Camera, il Direttore Serata ha sottolineato l’importanza del passaggio della gestione dell’elenco degli OPO dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che segna l’accentramento presso quest’ultimo del censimento di tutti gli operatori attivi nel comparto.