A cura di Avv. Umberto Piattelli
Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2023/2225/UE (“CCD II”), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive – “CCD”).
Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla CCD II, anche se le relative disposizioni saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026. L’emanazione della nuova Direttiva sul credito al consumo rappresenta l’atto finale di un lungo procedimento di revisione della CCD, che sarà infine abrogata e sostituita integralmente dalla CCD II. Di seguito un breve elenco delle principali linee guida della direttiva CCD II sul credito al consumo che hanno lo scopo di: (i) estendere la tutela del consumatore ampliando l’ambito di applicazione della CCD; (ii) garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito; (iii) stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovraindebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi; (iv) imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il
loro credito.
Inoltre, la CCD II pone le basi a livello europeo dell’inquadramento normativo del buy now pay later (“BNPL”) 1 , ossia di quei sistemi “in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di
finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva” (cfr. considerando 16 della CCD II).
Infatti, attualmente, il BNPL non è oggetto di regolamentazione a livello europeo o nazionale, in quanto, in linea con la CCD, l’articolo 122 del D. Lgs. n. 385/1993 (“TUB”) esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione delle disposizioni ni materia di credito ai consumatori i “finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri”, i “finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme”, nonché i “finanziamenti di importo inferiore a 200 Euro”; pertanto non si applicano ai contratti di BNPL – che ricadono, appunto, nelle eccezioni sopra richiamate e previste dall’art. 122 TUB – le disposizioni della CCD e del TUB su, in particolare, le informazioni da includere negli annunci pubblicitari, gli obblighi precontrattuali, la verifica del merito
creditizio, le clausole contrattuali, il diritto di recesso, il rimborso anticipato e la cessione dei crediti 2 .
Si evidenzia, quindi, che, per quanto riguarda il regime contrattuale, la CCD II prevede, in particolare l’estensione dell’ambito di applicazione oggettivo della CCD, includendovi, fra gli altri, i finanziamenti: (a) di importo inferiore a 100.000 Euro, e, quindi, quelli di importo inferiore a 200 Euro e superiori a 75.000 Euro ad oggi esclusi; (b) senza interessi o altri oneri, e (c) da rimborsare entro tre mesi, con commissioni non significative, e, pertanto, anche il BNPL.
Inoltre, le dilazioni temporali di pagamento concesse da un fornitore di merci o un prestatore di servizi alla clientela per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati non rientrano nell’ambito di applicazione della CCD II a determinate condizioni, ossia se: (a) non vi è la concessione di un credito da
1 Come già indicato anche dalla Banca d’Italia nel suo richiamo sul BNPL del 28 ottobre scorso (cfr. il nostro precedente contributo),
nonché nel Quaderno di Economia e Finanza n. 730 su “Buy Now Pay Later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo”.
2 Fermo restando che, nonostante il BNPL non sia, allo stato, qualificabile come credito ai consumatori, per banche e intermediari
trova comunque applicazione l’impianto generale della normativa di trasparenza ai sensi dell’articolo 115 del TUB, che prevede
diversi obblighi a carico degli intermediari (di pubblicità, informativa precontrattuale, forma scritta dei contratti).
parte di un istituto finanziatore diverso dal fornitore del bene o servizio, (b) il rimborso avviene entro 50 giorni, (c) non vi sono interessi o altre spese sulla dilazione che non riguardino more di pagamento 3 .
Se, invece, tali condizioni non vengono rispettate, anche in tali ipotesi si applicherà il regime di cui alla CCD II e il consumatore avrà diritto di godere delle tutele offerte dalla CCD II.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della CCD II, gli Stati membri, nell’ambito della relativa implementazione, potranno stabilire obblighi di informativa meno stringenti nelle comunicazioni promozionali e nelle informazioni precontrattuali per i: (a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a Euro 200; (b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese; (c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano soltanto spese di entità trascurabile.
La riforma includerebbe, quindi, gli operatori BNPL nell’alveo di applicazione della CCD II, imponendo, fra l’altro, che i consumatori siano informati in maniera chiara sulle condizioni contrattuali e introducendo regole sulla valutazione del merito creditizio, anche per contribuire a ridurre il rischio di sovra
indebitamento della clientela, oltre che a garantire una maggiore solidità del sistema finanziario.
Per quanto concerne il regime autorizzativo e la vigilanza sui soggetti operanti nel mercato BNPL, si può osservare che il BNPL rientrerebbe nella definizione attualmente vigente in Italia di attività di concessione di finanziamenti, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 53/2015, non rileva la presenza o meno di costi o oneri a carico del consumatore per qualificare una “concessione di credito”, attività quest’ultima riservata agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (cfr. art. 106 TUB).
Dopo l’attuazione della CCD II, pertanto, potrebbe non essere più possibile applicare l’attuale esenzione prevista dall’articolo 122 del TUB per escludere che si tratti di credito al consumo, e, conseguentemente, gli operatori di servizi BNPL sarebbero tenuti a munirsi di adeguata autorizzazione ai sensi del TUB.
Sotto il profilo della vigilanza sui gestori delle piattaforme di BNPL, l’art. 37 della Direttiva ha previsto, al comma 1, che tali operatori “siano soggetti ad un’adeguata procedura di abilitazione a registrazione e a modalità di vigilanza stabilite da un’autorità competente e indipendente”; sul punto però, non sussistendo ancora ulteriori disposizioni normative, né essendo previsti atti delegati, è incerto quale possa essere il regime normativo dei requisiti per ottenere la prevista abilitazione, così come le forme di vigilanza (informativa e/o ispettiva) applicabili agli operatori di BNPL, con il rischio peraltro di disomogeneità tra i regimi di vigilanza che saranno adottati a livello dei singoli ordinamenti nazionali.
In proposito, va osservato che la Direttiva CCD II, pur intendendo creare regole uniformi nell’Unione europea, curiosamente, non prevede un regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento, con la conseguenza che il soggetto intenzionato a svolgere l’attività di BNPL in diversi Stati membri,
parrebbe essere ancora obbligato a chiedere l’autorizzazione in ciascuna giurisdizione; la mancanza di un diritto di passaportare tale autorizzazione all’interno degli Stati membri, appare una svista davvero significativa da parte del legislatore europeo, se si considera che oramai quasi tutte le licenze per l’offerta di servizi bancari, di credito e di pagamento, sono connotate da tale regime.
In ogni caso, qualora l’operatore BNPL erogasse servizi di pagamento (come l’esecuzione di operazioni di pagamento o l’acquisizione o la rimessa di denaro), ai sensi delle disposizioni della Direttiva (UE) 2015/2366
3 La medesima esclusione vale per i fornitori di merci o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese
quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE che operano tramite piattaforme di e-commerce a condizioni analoghe a quelle
sopra riportate, sull’assunto che il pagamento dovrà essere interamente eseguito entro 14 giorni (e non 50 giorni) dalla consegna
delle merci o dalla prestazione dei servizi.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD2) dovrebbe essere autorizzato alla prestazione del servizio.
Infine, poiché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ai sensi dell’art. 18,4 della PSD2, possono concedere – a determinate condizioni – finanziamenti accessori all’esecuzione di un’operazione di pagamento, l’EBA ha proposto che la revisione della PSD2 in corso chiarisca la natura di tali crediti
accessori, precisando se i servizi di BNPL possano essere considerati crediti accessori e quale dovrebbe essere l’interazione tra detti servizi e la prestazione di servizi di pagamento.
In conclusione, con riferimento al settore del BNPL si osserva che, in considerazione degli impatti dell’inflazione e dell’incremento dei tassi di interesse sugli operatori di tali servizi, in termini di maggiore costo del debito e di tassi di default più elevati e della sempre maggiore regolamentazione di tale business,
il quadro in cui si innesta il modello BNPL è in forte evoluzione e pertanto gli operatori saranno tenuti ad adattarsi al nuovo contesto.