Linea dura della Cassazione sul riciclaggio: deve essere confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non l’importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore. A fornire questa rigorosa interpretazione, che apre un ulteriore contrasto in materia dei giudici di legittimità, è la sentenza n. 7503/2022 della Suprema Corte.
La sentenza ha dato atto, innanzitutto, dei due differenti orientamenti in seno alla Corte.
Secondo un primo indirizzo, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto (sentenze n. 37120/2019 e n.34218/2020).
Secondo un altro orientamento, invece, la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (sentenza n. 37590/2019). In sostanza, la confisca per equivalente è applicabile solo al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non all’intera somma derivante dalle operazioni eseguite dall’autore del reato presupposto. Non essendo, infatti, ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati non è invocabile il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall’autore del reato presupposto (sentenza n. 30899/2020).
In caso contrario si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola secondo cui la confisca non può colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato delitto.
La sentenza aderisce al primo e più rigoroso orientamento ritenuto maggiormente in linea con finalità e princìpi dei provvedimenti comunitari volti al contrasto del riciclaggio (decisione 2001/500/GAI, direttiva 2005/60/CE).
Il profitto del reato, nella specie, sarebbe costituito dall’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio.
In sostanza il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto, quindi con la ricchezza illecitamente conseguita da detto reato e non importa se poi il soggetto condannato per riciclaggio abbia goduto di questa somma solo in minima parte. A nulla rileva peraltro che i medesimi proventi costituiscano anche il profitto del reato tributario/fonte perché riferito a soggetto differente