Le spese per cui vige l’obbligo di utilizzo di un sistema di pagamento tracciabile per avere accesso alla detrazione del 19% possono essere effettuate anche da un terzo. A stabilirlo è l’interpello numero 484 dell’Agenzia delle Entrate, secondo il quale il pagamento con il bancomat di un familiare rispetta il requisito di tracciabilità della spesa detraibile, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario del documento di spesa. Secondo quanto prescritto dalla legge di bilancio del 2020, infatti, tale fattispecie rientra per tutte le spese detraibili al 19%, tra cui, ad esempio, spese sanitarie, spese universitarie, spese di funerarie e di istruzione, interessi passivi. Sono escluse da questa ipotesi, alcune spese sanitarie per cui resta ammesso il contante: farmaci anche veterinari e dispositivi medici (riteniamo anche il noleggio); prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Sostanzialmente, la legge richiede che l’onere sia stato sostenuto «ed effettivamente rimasto a carico» del contribuente: la prova di aver sostenuto l’onere è data dal documento di spesa (fattura, ricevuta o scontrino) intestata al contribuente che la detrae, mentre non rileva chi materialmente paghi. Se il documento di spesa riporta – a cura dell’emittente – la dicitura «pagamento tracciato» o similare, non serve altro. Se tale dicitura manca, la prova di aver effettivamente sostenuto l’onere pagato da un terzo può essere data in vario modo: con l’addebito su conto cointestato o anche solo – ammette la risposta 484 – con dichiarazione di aver «rimborsato in contanti la spesa sostenuta» a chi ha materialmente pagato.