La Corte di Giustizia Ue conferma che il diritto dell’Unione osta a regolamenti nazionali che impongano a un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della lotta contro le violazioni in generale o per salvaguardare la sicurezza nazionale, la trasmissione o archiviazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione. E precisa che nelle situazioni in cui uno Stato membro deve affrontare una grave minaccia alla sicurezza nazionale che si rivela reale, attuale o prevedibile, puo’ derogare all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche imponendo, con provvedimenti legislativi, la conservazione generalizzata e indifferenziata di tali dati per un periodo limitato a quanto strettamente necessario, ma rinnovabile in caso di persistenza della minaccia’. Si tratta dei dati dei clienti su traffico e localizzazione.
Il caso ha origine in alcune cause di cui si occupano un tribunale britannico, il Consiglio di Stato francese e la Corte costituzionale belga.
La Corte Ue ha indicato oggi che per quanto riguarda la lotta contro le forme gravi di criminalita’ e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, uno Stato membro puo’ anche prevedere la conservazione mirata dei dati nonche’ la loro rapida conservazione. Tale ingerenza con i diritti fondamentali deve essere accompagnata da garanzie effettive e controllata da un giudice o da un’autorita’ amministrativa indipendente’. Allo stesso modo, uno Stato membro puo’ effettuare l’archiviazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti alla fonte di una comunicazione purche’ il periodo di archiviazione sia limitato a quanto strettamente necessario o per procedere all’archiviazione generalizzata e dati indifferenziati relativi all’identita’ civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, senza che cio’ sia limitato in quest’ultimo caso ad un periodo determinato.