1035724Sta diventando un appuntamento fisso delle nostre serate in quarantena. Prima era la diretta Facebook del sabato sera, quasi come se fosse il lontano ricordo delle emozionanti serate del fine settimana, oggi è la comunicazione istituzionale su Rai1 in diretta, con ministri schierati e giornalisti in diretta streaming. Il senso cambia poco. Siamo arrivati all’ennesima puntata del decreto emergenziale della nostra quarantena, stavolta, chiamato “liquidità”. Si perché di liquidità, il governo promette di muoverne parecchia, si parla di 400 miliardi di euro di risorse, divisi equamente in 200 mld per il mercato interno e altrettanti per l’export.
Sostanzialmente, il decreto liquidità è un meccanismo di garanzie statali che assicurano i prestiti bancari forniti alle imprese.
Ecco i principali punti previsti dal nuovo decreto che anticipa quello di “aprile”
Nello specifico, sarà SACE l’ente garante. La garanzia potrà essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a sei anni. La soglia del prestito è pari al 25% del fatturato 2019. La garanzia copre il 90% per imprese con più di 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato; 80% per imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi, il 70% per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. Il tasso d’interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese. La garanzia totale a copertura di nuovi finanziamenti sarà possibile per le sole Pmi con ricavi fino a 3,2 milioni di euro e per prestiti fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Non servirà l’istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si otterrà solo in forma mista (90% Stato e 10% Confidi privati). Garanzia totale anche per prestiti concessi a Pmi con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del fatturato. In questo caso serve la valutazione del Fondo. I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 0,5%. In tutte le altre situazioni, fino a un importo massimo garantibile di 5 milioni di euro, la garanzia sarà concedibile solo entro il 90%.
Nel decreto liquidità rientra anche un pacchetto di misure sulla crisi d’impresa, sia con modifiche alla disciplina fallimentare sia con interventi sul Codice civile. Quanto alle prime, si dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Si provvede poi a congelare le istanze di fallimento fino al 30 giugno con l’eccezione di quelle avanzate dal pm, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti. Sul Codice civile, alt alle misure sulla necessità di ricapitalizzazione quando il capitale precipita al di sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misure per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci. La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio viene legata al volume di ricavi o compensi. Bloccato il pagamento di tasse e contributi per partite Iva e autonomi con ricavi o compensi fino a cinquanta milioni che hanno registrato un calo del fatturato del 33% e per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno registrato una perdita di fatturato del 50% nei mesi di marzo e di aprile. I versamenti bloccati dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate di pari importo sempre a partire da giugno. Viene prevista comunque una verifica incrociata con Inps, Inail ed altri enti previdenziali che comunicheranno all’agenzia delle Entrate chi si è avvalso della sospensione.
Per gli autonomi con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl n. 18 “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) stop alle ritenute d’acconto operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Per quanto concerne il ramo giustizia, è stata prorogata fino all’11 maggio la sospensione dei processi fissata dal Dl Cura Italia al 15 aprile. Il nuovo rinvio previsto dal decreto legge liquidità riguarda tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Ma anche quelli davanti alle commissioni tributarie, alla Corte dei conti e alla magistratura militare.
Nell’ambito degli appalti, invece, i documenti di regolarità fiscale (Durf) emessi nel mese di febbraio 2020 restano validi fino al 30 giugno 2020. Il documento di regolarità, rivisto dal decreto fiscale di fine anno, deve essere consegnato dall’impresa appaltatrice alle imprese committenti per dimostrare la propria regolarità e al fine di evitare la stretta sulle ritenute negli appalti.
Vengono estese le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), all’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono compresi anche i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni.
Novità anche per quanto concerne l’attività fiscale dei Caf. Viene consentito che i Caf e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale o per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega del contribuente. Viene anche previsto che, in caso di necessità, ad esempio l’indisponibilità di strumenti come stampanti o scanner, il contribuente poossa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da propria autorizzazione. L’autorizzazione può essere resa con strumenti informatici, un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.
In previsione forse di un accordo europeo non del tutto soddisfacente, magari dirottato sullo strumento del MES, vengono rafforzati i “poteri speciali” per evitare che, con il calo dei titoli borsistici, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all’estero a prezzi di saldo. È dunque prevista un’estensione del golden power, che già esiste sui settori della difesa, telecomunicazioni, energia, anche per alimentare, sanità, banche e assicurazioni. I poteri di veto del Governo oltre a coprire nuovi settori vengono estesi anche alle operazioni di acquisizioni all’interno dell’Unione europea non solo per controllo ma anche per acquisizione di quote del 10% in su. È possibile, inoltre, avviare d’ufficio l’esercizio dei poteri speciali anche per operazioni non notificate. Con un intervento sull’articolo 120 del Testo unico in materia finanziaria (Tuf) vengono riviste al ribasso le soglie per le comunicazioni alla Consob e viene esteso l’obbligo anche alle società ad azionariato diffuso. Questo intervento sulle soglie, associato al potenziamento degli obblighi di comunicazione alla Presidenza del consiglio consentirà di estendere di fatto la protezione anche alle piccole e medie imprese.
Maggiori indennizzi sono stati, poi, previsti per le strutture che rientrano nel piano di ampliamento dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva.
In attesa di verificare oggi i risultati dell’Eurogruppo e nei prossimi giorni quelli che saranno gli effettivi risvolti di questa iniziativa, il Governo sembrerebbe mettere in pratica tutte le misure che sono in suo poter al fine di agevolare questo stretto e difficile passaggio alle imprese italiane ormai in grave difficoltà a seguito di un mese di inattività.