di Pierfrancesco Malu
In questi tempi di trasformazione digitale, molto spesso, da vari studiosi, le possibili conseguenze giuridiche dovute alle nuove tecnologie sono state oggetto di dibattito. Tempo fa, anche noi, con un pizzico di provocazione, ci chiedevamo se i robot avessero un’anima, interrogandoci proprio a chi fosse da imputare la responsabilità delle azioni compiute da un’intelligenza artificiale. Ebbene, recentemente i francesi stanno cercando di fare un ulteriore passo in avanti.
A metà gennaio, infatti, è stata presentata presso l’Assemblea Nazionale francese una proposta di legge costituzionale recante disposizioni relative “à la Charte de l’intelligence artificielle et des algorithmes”, una vera e propria norma costituzionale tesa a permettere il riconoscimento dell’intelligenza artificiale come presupposto essenziale di una moderna società digitale, basata sul rispetto dell’uguaglianza, della solidarietà e della non discriminazione. In sintesi, e non a caso, un vero e proprio richiamo alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, ma anche alla “Déclaration des droits de l’homme e du citoyen” scaturita dalla Rivoluzione francese.
Il testo della norma, che nel preambolo cita le opere di Jules Verne e di Isaac Asimov come precursori dei loro tempi, richiede sostanzialmente un adeguamento del quadro normativo vigente all’evoluzione tecnologica per garantire la tutela delle libertà fondamentali degli individui. A proposito del nostro interrogativo iniziale, poi, il testo di legge chiarisce subito un punto essenziale: si esclude categoricamente che i sistemi dotati di intelligenza artificiale siano dotati di personalità giuridica e, di conseguenza, è stabilito che in caso di danni cagionati agli individui, l’imputabilità di obblighi e responsabilità siano a carico della persona fisica o giuridica che, come rappresentante legale, crea e distribuisce sistemi di IA.
La proposta di legge costituzionale n.2585 è, di fatto, il trait d’union tra le nuove tecnologie e il nucleo basilare dei principi giuridici delle democrazie costituzionali sedimentatosi nell’arco della storia costituzionale occidentale e i suoi promotori si augurano che possa fungere da stimolo allo sviluppo sostenibile dei sistemi di IA nel rispetto della dignità umana, da cui discende il divieto di manipolazione e profilazione dei dati personali a tutela delle libertà individuali.
Il testo è ancora lontano dall’entrare in profondità nella regolamentazione giuridica dell’intelligenza artificiale ma rappresenta un prodromo di questo nuovo filone del diritto che, così come altri ambiti, necessità un costante aggiornamento indirizzato, soprattutto, alla tutela delle persone.