Iniziano a prendere forma i provvedimenti che compongono la prossima legge di bilancio e il collegato decreto fiscale. Da un lato, continua il dibattito serrato su auto aziendali, sugar e plastic tax dall’altro rimane aperto ancora il fronte che riguarda le disposizioni di giustizia per gli evasori fiscali.
Nella seduta di ieri della Commissione giustizia della Camera, infatti, è stato approvato il parere al decreto fiscale in materia di penale tributario (con i voti della maggioranza) che sostanzialmente rivisita in profondità, alleggerendolo, quanto inizialmente previsto dal testo del decreto.
Per ciò che concerne le sanzioni, ad esempio, nel parere approvato, come indicato a pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi, “si dà atto in generale dell’opportunità di misure di rafforzamento della risposta penale e di razionalizzazione del sistema. Nello stesso tempo, però, è proprio quest’ultimo aspetto a presentare qualche ombra, perché il parere approvato ieri chiede di distinguere con maggiore precisione fattispecie da fattispecie, condotta per condotta”. Sostanzialmente, la Commissione punta ad una riduzione del massimo della pena attualmente prevista in caso di “delitti” a minore disvalore sociale. Insomma, la partita sul lato “sanzioni agli evasori” è ancora del tutto aperta e promette di riservarci ancora qualche colpo di scena.
Se, quindi, continua il dibattito su alcuni fronti, per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai pagamenti elettronici il testo sembrerebbe prendere una forma definita. Attraverso gli emendamenti dei relatori in Commissione finanze, infatti, il credito d’imposta del 30% sulle commissioni bancarie è stato esteso anche ai pagamenti tracciabili con smartphone o altre forme di moneta elettronica. Inoltre, sempre in virtù dello stesso ristretto pacchetto di emendamenti presentato dai relatori, sarà introdotta nel 2021 la certificazione fiscale con il Pos: i commercianti al dettaglio, le imprese artigiane e gli altri contribuenti Iva esonerati dall’obbligo di fatturazione, che adottano «sistemi evoluti di incasso» mediante forme di pagamento elettronico «che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati», potranno fare a meno di trasmettere i corrispettivi all’agenzia delle entrate mediante il registratore telematico o la procedura web.
Per quanto riguarda, poi, la lotteria degli scontrini, sembra ormai chiaro che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2020 (soprattutto per necessità di adeguamento tecnologico), e la novità a questo proposito risiede nel fatto che le sanzioni a carico dell’esercente che non consente la partecipazione alla lotteria sono sostituite con una segnalazione ai fini di controllo fiscale (da parte del consumatore). A questo proposito, è doveroso ricordare che, in base al comma 541 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, la partecipazione alla lotteria deve essere consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati al di fuori dell’esercizio di un’attività economica, documentati con fattura, alla condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’agenzia delle entrate. Il rinvio di sei mesi dell’entrata in vigore della norma offre, quindi, l’occasione per attuare anche questa disposizione, in modo da evitare che l’adozione della fattura (elettronica) quale strumento di certificazione degli incassi risulti penalizzante perché non consente ai clienti la partecipazione alla lotteria.