Ormai ci siamo. A partire dal 15 ottobre, dopo quanto previsto per i dipendenti pubblici, tutto il personale assunto in azienda, con qualsiasi tipologia di contratto, sarà tenuto a possedere ed esibire, a richiesta, il proprio GP o certificazione verde per l’accesso in ogni luogo di lavoro privato. L’obbligo riguarda tutti coloro che svolgono un’attività di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione. Quindi, saranno interessati non solo i lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori domestici, gli assistenti familiari, colf, badanti, babysitter e tutte le altre figure affini, ma anche i collaboratori autonomi (es. partite Iva o co.co.co.), gli appaltatori, i consulenti, i titolari di ditte individuali ed i formatori, come espressamente disposto dal decreto che fa riferimento anche a chi lavora «sulla base di contratti esterni», quindi anche i lavoratori in somministrazione e in appalto e, più in generale, i dipendenti che operano all’interno dell’azienda ma alle dipendenze di altri datori di lavoro. Con riguardo ai lavoratori in somministrazione, sarà sempre l’agenzia (somministratore) a dover assicurare il possesso del GP quale obbligo contrattuale nei confronti dell’utilizzatore. Sarà, quindi, l’agenzia a dover informare il lavoratore somministrato della necessità di dotarsi della certificazione, fermo restando l’obbligo di verifica da parte dell’utilizzatore. Obbligati al possesso del GP sono anche coloro i quali svolgono attività al di fuori dell’azienda.
Si ricorda che le suddette misure non si applicano ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute con la Circolare nr. 35309 del 04 agosto 2021.
Si tratta di quei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in maniera permanente o temporanea, controindicata.
Ove le mansioni non lo consentano, nel caso in cui lo smart working non sia attuabile, il datore procederà con la sospensione del lavoratore senza retribuzione a tempo indeterminato e in attesa che la situazione si sblocchi.
Di contro, il lavoratore esentato potrà svolgere la prestazione in azienda, fermo restando l’esibizione del GP rilasciato a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo.
Si precisa che, per i lavoratori che eseguono attualmente, o alla data di entrata in vigore dell’obbligo, la prestazione di lavoro in regime di smart working non vi saranno obblighi di esibizione del GP se non al momento dell’accesso alla propria sede di lavoro, qualora previsto nell’accordo o richiesto dal datore.
Il datore di lavoro, direttamente o tramite delegati, dovrà effettuare controlli prima dell’accesso al luogo di lavoro -anche con riguardo alla certificazione di esenzione- ovvero anche durante l’esecuzione della prestazione di lavoro.
Sarà necessario predisporre la verifica del GP anche in caso di accesso in azienda di fornitori e consulenti.
La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale denominata “VerificaC19”, disponibile per i principali e più diffusi sistemi operativi in commercio con la seguente modalità:
a) la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo documento (in formato digitale oppure cartaceo) consistente in un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico;
b) l’applicazione legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
c) l’applicazione elabora le regole per verificare che la certificazione sia valida;
d) l’applicazione mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’applicazione potrà effettuare la verifica anche offline ma si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno.
Il Decreto introduce anche sanzioni, elevate dai Prefetti territorialmente competenti, nella misura di un importo variabile tra € 600,00 ed € 1.500,00 per i lavoratori che accedono sul posto di lavoro senza GP, fermo restando le ulteriori misure disciplinari previste dalla normativa contrattuale di settore e dalla L. 300/70 qualora lo stesso lavoratore acceda in azienda non dichiarando di esserne sprovvisto ovvero, ad esempio, ponga in essere condotte elusive dei controlli.
Non appare necessario provvedere ad un aggiornamento del Codice Disciplinare prevedendo sanzioni specifiche per le condotte elusive suddette stante la natura delle stesse e le possibili conseguenze che potrebbero causare in tema di tutela della salute e della sicurezza.
Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da € 400,00 ad € 1.000,00 (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate).