Sono validi ed efficaci gli atti costitutivi e gli statuti di start-up innovative costituite fino ad oggi con modalità telematiche senza l’intervento di un notaio. Lo prevede l’articolo 39 septies inserito nel testo di conversione del dl 77/2021 (decreto semplificazioni) approvato ieri in via definitiva.
Nel dl n. 77 viene ora previsto che <<Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese>>. In altri termini, a seguito di quanto sopra non sussisterà alcun dubbio di nullità per gli atti delle start-up redatti senza notaio. In pratica, i vari atti costitutivi e statuti delle società sono resi validi ed efficaci, anche retroattivamente, per espressa disposizione di legge.
Le modifiche degli atti costitutivi
Viene inoltre previsto che <<Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile>>. In altri termini, le modifiche dell’atto costitutivo potranno normalmente esser deliberate dall’assemblea dei soci (ex art. 2479-bis c.c.) , con verbale redatto da notaio ai sensi dell’art. 2436 del codice. Per tali modifiche i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal Dm. 140/2021 (parametri giudiziali).
Va infine ricordato che sulla possibilità di intervento notarile su statuti di start-up nate senza notaio si era già pronunciata positivamente la prassi notarile attraverso la massima n. 197 della commissione societaria del notariato di Milano del 27/4/21 recante “Modificazione statutaria di società viziata da una causa di nullità” (si veda Italia oggi del 13 maggio).