E’ in fase di definizione il prossimo decreto Covid in cui sono riportare le misure che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 26 aprile. Di seguito, alcune delle principali misure che dovrebbero essere adottate.
Spostamenti
Stabilito che gli spostamenti tra le zone gialle o bianche saranno sempre consentiti quelli in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi. I documenti saranno ben tre, uno relativo alla guarigione, uno all’avvenuta vaccinazione e uno relativo al test molecolare effettuato con esito negativo.
Ristorazione
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla saranno consentite le attività dei servizi di ristorazione, ma solo al tavolo e all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari, in base a quanto già previsto. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Per la ristorazione al chiuso si dovrà aspettare oltre un mese. Questa sarà consentita dal 1° giugno con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Spettacoli
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto saranno possibili esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.