L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali ha comunicato che mediatori creditizi non devono proporre ai propri clienti mutui immobiliari che prevedano il contestuale obbligo di aprire un contratto di conto corrente, con accredito dello stipendio.
È vietato dalla normativa sulla trasparenza bancaria ed è in contrasto con il Codice del consumo.
L’OAM ha anche chiarito che è sua competenza segnalare alle Autorità competenti eventuali pratiche scorrette.
L’OAM ha sollecitato le società a sollecitare le funzioni di controllo interno per sollecitare il rispetto della normativa della loro rete distributiva.
Fatto presente che le disposizioni della Banca d’Italia non vietano l’offerta di contratti accessori ma rispettando di rigorose condizioni e precise procedure organizzative: i) valutazione dei rischi legati all’offerta contestuale di più contratti; ii) la chiara indicazione alla clientela della struttura, della caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti proposti; iii) la corretta inclusione nel Taeg dei costi dei servizi accessori connessi; iv) il rispetto nelle procedure di commercializzazione dei principi di trasparenza e correttezza.
Le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete, non devono essere “programmate” per incentivare la vendita congiunta più della vendita separata.
Infine, l’OAM ha richiamato gli agenti in attività finanziaria, persone giuridiche e mediatori al rispetto degli obblighi di comunicazione sulla sede della loro direzione generale, ovvero la sede lavorativa abituale dell’amministratore e/o del direttore generale della società.
Gli intermediari del credito devono verificare la correttezza di quanto già comunicato ed effettuare le eventuali variazioni entro il 31 ottobre 2024.