Il Tar del Lazio si pronuncia in materia sulla materia del trattamento fiscale delle criptovalute. La sentenza è la conseguenza del ricorso di due associazioni legate al mondo della Blockchain, che si opponevano all’inclusione delle monete elettroniche nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019. Nello specifico, i ricorrenti facevano riferimento alla “aterritorialità” delle criptovalute, che non prevedono una vera e propria “conservazione” in un luogo fisico.
Tale tesi è stata rigettata dal Tar che ha deciso di sposare la visione del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
1) Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.
2) Il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.