Titolari effettivi: per le società di capitali raddoppio di dati in vista.
Entro l’11 dicembre si dovranno infatti comunicare i dati relativi ai titolari effetti all’apposita sezione del registro delle imprese, mentre entro il 30 novembre, gli stessi dati dovranno essere indicati nell’apposito prospetto di cui al rigo RU150 del modello Redditi 2023SC. Il tutto con buona pace delle previsioni contenute nell’articolo 2 della legge n.111/2023 (delega per la riforma fiscale) che prevede, espressamente, il divieto per l’amministrazione finanziaria di richiedere la contribuente documenti già in suo possesso.
Tornando alla doppia comunicazione degli stessi dati che, per una serie di sfavorevoli circostanze, finisce per scadere nello stesso periodo temporale, alcune considerazioni si impongono. Quando si è presa visione della presenza nel Quadro RU del modello Redditi2023 del prospetto dedicato ai titolari effettivi si è detto che il fisco stava anticipando un obbligo di natura civilistica la cui scadenza era, allora, non ancora prevista. L’obbligo di inserire i dati del titolare effettivo nei modelli Redditi non si limita alle sole società di capitali ma riguarda anche le altre tipologie di contribuenti (società di persone in primis). I dati del titolare effettivo nelle dichiarazioni dei redditi devono essere inseriti nel caso in cui il contribuente, nel triennio 2020-2022, abbia usufruito di uno dei seguenti crediti d’imposta: credito d’imposta per la formazione 4.0 (codice F7); credito d’imposta per la ricerca sviluppo e innovazione (codice L1); credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali nel territorio dello stato (codici L3 – 2L – 3L).
L’obbligo di comunicazione dei dati del titolare effettivo, o dei titolari effettivi, nell’apposita sezione del registro delle imprese riguarda unicamente le società di capitali (SRL, SPA, SAPA, cooperative) a prescindere dalla fruizione o meno di crediti d’imposta, aiuti di Stato o quant’altro.