Ci siamo, il 30 giugno entreranno in vigore le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tramite POS. All’esercente, professionista o prestatore d’opera che negherà il pagamento sarà comminata una sanzione amministrativa di 30 euro fissi più il 4% della transazione non effettuata. Vi sono però dei distinguo.
Il primo riguarda la dimostrazione di essere impossibilitati per motivi tecnici oggettivi ad offrire il servizio di pagamento.
Il secondo, va ricordato, sono esentati dall’obbligo i pagamenti tramite alcune app, i sistemi che si avvalgono di altre tecnologie come la geolocalizzazione o i Qr code. Restano inoltre esclusi anche i bonifici parlanti (spesso usati dai professionisti) e i servizi di home banking con bonifico immediato, magari intermediati come MyBank, o che facilitano i passaggi online, stile PayPal.
A questo proposito, la categoria dei bonifici ricopre una fattispecie particolare in quanto sostanzialmente relativa al rapporto contrattuale tra lavoratore autonomo e cliente. Per via contrattuale, infatti, e dietro l’ovvio accordo tra le parti può essere stabilito – rispettando pienamente gli obblighi di trasparenza e tracciabilità – che pur se esentati dalla presente normativa le prestazioni vengano saldate tramite bonifico. In linea teorica, in tali accordi si potrebbe prevedere anche il contante come forma di pagamento, ma in questo caso occorrerebbe tener conto della soglia di 1.999,99 euro.
In questo modo, giova quindi a rilevare il fatto che siamo in presenza di una fattispecie in cui – a causa del rapporto contrattuale di diritto privato – l’obbligo di utilizzo del POS non è di fatto applicabile, oltre che sostanzialmente escluso per quanto riguarda alcune modalità di pagamento già citate.