È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Il decreto, al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:
a) in materia di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
le informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese da:
– gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
– i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
– il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.
Di seguito, il link alla GU: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-25&atto.codiceRedazionale=22G00060&elenco30giorni=false