Il Consiglio di Stato, IV sezione, ha emanato il 15 ottobre 2024 un’ordinanza per la remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, per derimere sei questioni pregiudiziali, relativi i ricorsi presentati da alcune società fiduciarie, al TAR, contrari alle indicazioni del D.M. n. 55/2022 relativo al iscrizione nel registro titolari effettivi previsto dalle Direttive europee Antiriciclaggio.
I quesiti posti riguardano l’accessibilità al registro dei titolari effettivi consultabili, di fatto, da ogni persona fisica o giuridica in presenza di un generico “legittimo interesse”.
Secondo il ricorso una norma di tale ampiezza, certamente utile alla lotta riciclaggio di provenienza illecita, potrebbe, però, permettere la divulgazione non controllata di dati sensibili di imprese, famiglie o altri soggetti tutelati o da tutelare. Una norma con un potenziale conflitto di interesse rispetto alla Carta dei diritti fondamentali sia con riferimento alla vita privata e familiare sia alla protezione dei dati di carattere personale.
Un’ulteriore decisione della Corte dovrà riguardare la possibile incompatibilità tra Direttive europee e leggi nazionali, presenti nella traduzione lingua italiana delle varie direttive AML.
Un ultimo argomento, ai fini dell’iscrizione nel registro dei titolati effettivi dei ricorsi, è la differenza esistente tra le figure giuridiche del trust e delle fiduciarie, avendo presente che queste ultime sono già sottoposte a vari obblighi e a vigilanza.
La remissione alla Corte europea ha, conseguentemente, sospeso, per le società fiduciarie l’applicazione del “Decreto 55” sino alla pronuncia della Corte; tali società, pertanto, non saranno obbligate a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi per l’iscrizione nel Registro.