Il provvedimento stabilisce che la comunicazione all’Oam (l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è «condizione essenziale» per l’esercizio legale dell’attività in Italia; la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali resta però fuori dal perimetro del decreto se non è accompagnata dall’esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale. Per l’iscrizione al registro è necessario avere il domicilio in Italia (persone fisiche) o avere qui la sede legale e amministrativa (persone giuridiche) o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione italiana. Le regole si applicano a tutta l’attività inerente la valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, anche a quelli esteri, e anche se è svolta a distanza secondo modalità telematiche (online) nel territorio della Repubblica, «eventualmente ricorrendo anche a siti web e applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana».
La raccolta dei dati da parte dell Oam è funzionale alla trasmissione al ministero stesso di una relazione periodica contenente i dati aggregati sul numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti, segnalando ovviamente i casi di esercizio abusivo dell’attività, individuando «la tipologia di servizi svolti dai prestatori e la relativa operatività».