Sui contratti dei conti di moneta elettronica, l’imposta di bollo di 16 euro è dovuta solo in caso d’uso. Lo conferma la risposta a interpello 412/2021 dell’Agenzia delle Entrate in quanto i contratti in questione sono assimilati a quelli relativi alle carte di pagamento verso le quali si applica la disposizione agevolativa recata dall’articolo 2, comma 150 della legge 662 del 1996.In linea generale tutti i «contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo», in qualsiasi forma redatti, sono oggetti all’imposta di bollo sin dall’origine (articolo 2, nota 2-bis del Dpr 642 del 1972). La disposizione agevolativa è stata introdotta per incentivare le modalità di pagamento diverse dal denaro contante eliminando l’onere fiscale che avrebbe altrimenti gravato sul relativo contratto delle carte di pagamento. I sistemi di pagamento si sono però nel tempo evoluti. Alle tradizionali carte di pagamento, si sono affiancati i conti di moneta elettronica («conti di pagamento») che consentono al cliente di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati e sulle piattaforme digitali impartendo l’ordine di pagamento sui conti di moneta elettronica o sui conti di pagamento, con la medesima procedura prevista per le carte di pagamento; di trasferire denaro mediante i circuiti di pagamento nonché di prelevare moneta presso gli sportelli bancomat del gruppo bancario. Il saldo detenuto sul conto di pagamento può essere utilizzato per i soli servizi di pagamento e non entra nella disponibilità dell’emittente. Le operazioni che vi si possono eseguire sono tutte quelle tipiche di incasso e pagamento (ad esempio bonifici, addebiti diretti, Mav, Rav, F24, bollettini, giroconti, incasso pensioni, pagamenti alla Pubblica amministrazione, eccetera).I «conti di pagamento», in sostanza, sono da considerare, come viene rilevato nell’istanza, un’evoluzione «tecnologica» delle carte di pagamento, rappresentando di fatto la dematerializzazione della parte fisica di una carta di pagamento costituita dalla tessera plastificata e, per questo motivo, l’Agenzia concorda sulla conclusione che debbano fruire della tassabilità solo in caso d’uso prevista per le carte di pagamento.
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