• CHI SIAMO
  • CONTATTI
  • PRIVACY
Arena Digitale
  • HOME
  • PAGAMENTI DIGITALI
  • NEWS
    • Tutti
    • Blockchain
    • Circuito etico
    • Consumatori
    • Criptovalute
    • Cultura Digitale
    • Digital Politics
    • Economia e Finanza
    • Fintech
    • Industria 4.0
    • Intelligenza Artificiale
    • New Trend e Millennians
    • Over the top
    • PA
    • Pagamenti Digitali
    • Sicurezza
    • Smart City
    • Start-up
    • Turismo
    Carehub annuncia la sua seconda acquisizione: rilevata Comedica S.r.l. di Terni 

    Carehub annuncia la sua seconda acquisizione: rilevata Comedica S.r.l. di Terni 

    Visa ha completato l’acquisizione di Pismo

    TIM, ceo Labriola: “Possibile deal con Iliad, con Wind più complesso per Antitrust”

    Il Travel punta sul fintech per crescere: mentre Revolut Business incrementa del 74% il business nel turismo italiano

    Revolut accelera sulle crypto: integrata la tecnologia Lightning per pagamenti in tempo reale

    Amazon finanzia le scuole italiane con un click

    Pagamenti digitali, India: EBANX integra UPI Autopay per le transazioni internazionali

    Social sharing: i NAS ASUSTOR sono la scelta ideale per l’archiviazione delle live di Facebook

    SumUp, Uk: sondaggio suggerisce che oltre un quarto dei consumatori è aperto ai pagamenti basati sull’IA

    Poste Italiane, primo trimestre 2025 in crescita, utile netto +19%

    Poste: ceo Del Fante, “Siamo leader nei pacchi, Polis fiore all’occhiello”

    Trending Tags

    • pagamenti digitali
  • FORMAZIONE
  • EVENTI
  • VIDEO
  • JOBS
Nessun Risultato
Visualizza tutti i risultati
Arena Digitale
  • HOME
  • PAGAMENTI DIGITALI
  • NEWS
    • Tutti
    • Blockchain
    • Circuito etico
    • Consumatori
    • Criptovalute
    • Cultura Digitale
    • Digital Politics
    • Economia e Finanza
    • Fintech
    • Industria 4.0
    • Intelligenza Artificiale
    • New Trend e Millennians
    • Over the top
    • PA
    • Pagamenti Digitali
    • Sicurezza
    • Smart City
    • Start-up
    • Turismo
    Carehub annuncia la sua seconda acquisizione: rilevata Comedica S.r.l. di Terni 

    Carehub annuncia la sua seconda acquisizione: rilevata Comedica S.r.l. di Terni 

    Visa ha completato l’acquisizione di Pismo

    TIM, ceo Labriola: “Possibile deal con Iliad, con Wind più complesso per Antitrust”

    Il Travel punta sul fintech per crescere: mentre Revolut Business incrementa del 74% il business nel turismo italiano

    Revolut accelera sulle crypto: integrata la tecnologia Lightning per pagamenti in tempo reale

    Amazon finanzia le scuole italiane con un click

    Pagamenti digitali, India: EBANX integra UPI Autopay per le transazioni internazionali

    Social sharing: i NAS ASUSTOR sono la scelta ideale per l’archiviazione delle live di Facebook

    SumUp, Uk: sondaggio suggerisce che oltre un quarto dei consumatori è aperto ai pagamenti basati sull’IA

    Poste Italiane, primo trimestre 2025 in crescita, utile netto +19%

    Poste: ceo Del Fante, “Siamo leader nei pacchi, Polis fiore all’occhiello”

    Trending Tags

    • pagamenti digitali
  • FORMAZIONE
  • EVENTI
  • VIDEO
  • JOBS
Nessun Risultato
Visualizza tutti i risultati
Arena Digitale
Nessun Risultato
Visualizza tutti i risultati
Home News Sicurezza

UE, la Corte di Giustizia annulla il Privacy Shield: niente trasferimento dati tra UE e USA

16 Luglio 2020
in Digital Politics, Over the top, Sicurezza
A A
0
UE, la Corte di Giustizia annulla il Privacy Shield: niente trasferimento dati tra UE e USA

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH2RTW6DMBCF95V6B+Q1SHHB/GTbK3QXdTGMDbFiMLJNqiji7jUYVFequvP7ZuZp3vj5+pIkpAUrkZyT56q8lkrN1hlwUo8en9KdCy6dNhLUCle2bBViHbjZChtZoDfQQ+cm6mER9SI40XuTX93HApegk6MQrMD5EiFpxOzcbuxAS/rP5IfA66iV7h9/ebzrYZqdMPbHLDw+j9jQixEf67pLFMQIJSCEvoRWcvvyPsMWbG+6Sy50pGHmUkfB7xpBrQN55DwZiXLsozHtrsJEOlw3AqN22yb7lQj3V14lzSljrDzlLKc0P5VvDTm+TONN8nhXybeJumsBgWeiFV1WNHWVtTXDrKKsRMSmLirwl1q+ASzHWU86AgAA

Condividi su FacebookCondividi su TwitterCondividi su WhatsappCondividi su Linkedin

La Corte di giustizia Ue ha dichiarato invalida la decisione della Commissione sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo Ue-Usa per la privacy ritenendo invece valida la decisione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in Paesi terzi. Si tratta di una decisione destinata a far discutere: quella decisione, infatti, e’ frutto di un accordo tra Ue e Stati Uniti. Il caso e’ originato dalla denuncia di un cittadino austriaco, i cui dati attraverso Facebook vennero trasferiti da Facebook Ireland a server appartenenti a Facebook Usa, con l’obiettivo di farli vietare. Denuncia respinta sulla base del rilievo che nella sua decisione (definita approdo sicuro), la Commissione aveva constatato che gli Stati Uniti garantiscono un livello adeguato di protezione. La Corte e’ stata investita di una questione pregiudiziale posta dalla High Court irlandese.

Entrando più nel dettaglio. Secondo la Corte, le limitazioni della protezione dei dati personali che risultano dalla normativa interna degli Stati Uniti in materia di accesso e di utilizzo, da parte delle autorita’ statunitensi, dei dati trasferiti dall’Unione verso tale Paese terzo, e che sono state valutate dalla Commissione nella decisione del 2016/1250, ‘non sono inquadrate in modo da rispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti, nel diritto dell’Unione, dal principio di proporzionalita’, giacche’ i programmi di sorveglianza fondati sulla suddetta normativa non si limitano a quanto strettamente necessario’. Di fatto l’accordo Ue-Usa viene clamorosamente bocciato

Secondo il regolamento Ue sulla protezione dei dati il loro trasferimento verso un Paese terzo puo’ avvenire solo se questo garantisce un adeguato livello di protezione. La Commissione puo’ constatare che, grazie alla sua legislazione nazionale o ad impegni internazionali, un Paese terzo assicura un livello di protezione adeguato. La Corte indica che la valutazione del livello di protezione dei dati trasferiti deve prendere in considerazione tanto cio’ che e’ stipulato contrattualmente tra l’esportatore dei dati stabilito nell’Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel Paese terzo considerato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso da parte delle pubbliche autorita’ di tale Paese terzo ai dati cosi’ trasferiti, gli elementi pertinenti del sistema giuridico di quest’ultimo. Salvo che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione, le autorita’ sono tenute a sospendere o vietare un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo quando ritengano che le clausole tipo di protezione dei dati non siano o non possano essere rispettate in tale Paese e che la protezione dei dati trasferiti, richiesta dal diritto dell’Unione, non possa essere garantita con altri mezzi. Secondo la Corte, la decisione sulle clausole contrattuali tipo non e’ rimessa in discussione dal solo fatto che non vincolano le autorita’ del Paese terzo verso il quale potrebbe essere effettuato un trasferimento di dati. Tale validita’ dipende dalla questione se la contenga meccanismi efficaci che consentano, in pratica, di garantire che sia rispettato il livello di protezione richiesto dal diritto dell’Unione e che i trasferimenti di dati personali, fondati su tali clausole, siano sospesi o vietati in caso di violazione di tali clausole o di impossibilita’ di rispettarle. La Corte constata che la decisione 2010/87 instaura meccanismi di questo tipo sottolineando che stabilisce un obbligo per l’esportatore dei dati e il destinatario del trasferimento di verificare, preliminarmente, che tale livello di protezione sia rispettato nel Paese terzo considerato. Inoltre, la decisione impone al suddetto destinatario di informare l’esportatore dei dati della sua eventuale impossibilita’ di conformarsi alle clausole tipo di protezione, con l’onere, in tal caso, per quest’ultimo di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto concluso con il primo

Diversa la conclusione sull’esame della validita’ della decisione 2016/1250 rispetto ai requisiti risultanti dal regolamento Ue alla luce delle disposizioni della Carta che garantiscono il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La Corte rileva che la decisione sancisce il primato delle esigenze attinenti alla sicurezza nazionale, all’interesse pubblico e al rispetto della normativa statunitense, rendendo cosi’ possibili ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso tale Paese terzo. La Corte rileva che, per taluni programmi di sorveglianza, dalla regolamentazione Ue non emerge in alcun modo l’esistenza di limiti all’autorizzazione dell’attuazione di tali programmi e neppure l’esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne potenzialmente oggetto. La Corte aggiunge che la stessa normativa, pur se prevede requisiti che devono essere rispettati dalle autorita’ statunitensi nell’attuare i programmi di sorveglianza considerati, ‘non conferisce agli interessati diritti nei confronti delle autorita’ statunitensi azionabili dinanzi ai giudici’

Quanto al requisito della tutela giurisdizionale, la Corte ritiene che, contrariamente a quanto considerato dalla Commissione nella decisione 2016/1250, ‘il meccanismo di mediazione previsto da tale decisione non fornisce a tali persone un mezzo di ricorso dinanzi ad un organo che offra garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle richieste nel diritto dell’Unione, tali da assicurare tanto l’indipendenza del Mediatore previsto da tale meccanismo quanto l’esistenza di norme che consentano al suddetto Mediatore di adottare decisioni vincolanti nei confronti dei servizi di intelligence statunitensi. Per tutte queste ragioni la Corte dichiara invalida la decisione del 2016.

In virtù di questa clamorosa sentenza assunta dalla Corte di Giustizia UE, potrebbero emergere lunghe e costose dispute legali tra le parti creando importanti riflessi sulle attività delle multinazionali tecnologiche americane che operano sul continente europeo. In particolare, la sentenza potrebbe costringere alcune societa’ – tra cui giganti della tecnologia come  Facebook, Alphabet e  Apple – a decidere tra uno spostamento costoso dei data center in Europa o l’interruzione delle attivita’ con la regione.

Tags: amazonbig dataover the topprivacyshield
ShareTweetSendShare

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle categorie di questo post direttamente sul tuo dispositivo, iscriviti ora.

Interrompi le notifiche

Relativi Post

Lancio della partnership tra SACE e illimity Bank per accelerare la transizione sostenibile delle imprese italiane
Sicurezza

Acn ricostituisce il Comitato Tecnico-Scientifico

8 Maggio 2025

Con provvedimento a firma del sottosegretario Alfredo Mantovano - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, è stato ricostituito il...

Leggi ancora
La Cina blocca Signal

Ivass: “Attenzione a falsa email che non proviene dall’Autorità”

8 Maggio 2025
Telepass, nuovo cda, Ezio Bassi presidente, Benedetto confermato ad

CTM e Polizia Postale uniscono le forze contro le truffe online nel settore dei trasporti

7 Maggio 2025
Più forti le sanzioni o gli attacchi hacker?

Uk, Cybersecurity: nuovi attacchi informatici ai retailer britannici

7 Maggio 2025
Arena Digitale

Seguici anche su

info@arenadigitale.it

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    L'ESPERTO RISPONDE

    LINK

    A.P.S.P.

    • CHI SIAMO
    • CONTATTI
    • PRIVACY
    ARENA DIGITALE  -  CF. P.Iva 17134791007 -
    Iscritto al Tribunale di Roma N. 166 - 5/12/2019

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    Gestisci Consenso Cookie
    Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
    Funzionale Sempre attivo
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
    Preferenze
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
    Statistiche
    L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
    Marketing
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
    Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
    Preferenze
    {title} {title} {title}
    Nessun Risultato
    Visualizza tutti i risultati
    • HOME
    • PAGAMENTI DIGITALI
    • NEWS
      • Pagamenti Digitali
      • Blockchain
      • Intelligenza Artificiale
      • Criptovalute
      • Fintech
      • Over the top
      • PA
      • Consumatori
      • New Trend e Millennians
      • Turismo
      • Industria 4.0
      • Sicurezza
      • Digital Politics
      • Circuito etico
      • Cultura Digitale
      • Economia e Finanza
    • FORMAZIONE
    • REGULATION
    • EVENTI
    • VIDEO
    This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.