L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 6 maggio 2020, ha esaminato la richiesta di parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alla nuova piattaforma infrastrutturale unica, sviluppata da PagoPA S.p.A., che consente alle pubbliche amministrazioni di verificare la corrispondenza tra l’IBAN e il codice fiscale dei cittadini destinatari dei pagamenti dalle medesime erogati. Nel dettaglio, tramite tale piattaforma, le PP.AA. potranno interrogare direttamente i diversi prestatori di servizi di pagamento di radicamento (in seguito, anche solo “PSP” ovverosia gli istituti scelti dai consumatori e sul cui conto corrente verranno accreditate le somme), in tempo reale al fine di evitare il rischio di errori nell’erogazione del pagamento.
Lo sviluppo di tale piattaforma, la cui adesione è facoltativa per le PP. AA., appare di assoluta attualità, tenuto conto della normativa adottata per far fronte alle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.
Tale normativa prevede, difatti, l’erogazione di bonus, incentivi e altre forme di sostegno a favore di ampie categorie di cittadini e, conseguentemente, assume grande importanza, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni legislative adottate, l’utilizzo di uno strumento da parte di enti della PA che velocizzi e limiti il rischio di errore nell’attività di verifica della coincidenza tra l’IBAN e il codice fiscale del beneficiario.
Ciò posto, la scelta di prevedere che per la prestazione di tale servizio le PP.AA. dovranno corrispondere a PagoPA il medesimo prezzo e che, quindi, i prestatori dei servizi di pagamento saranno remunerati uniformemente non appare sollevare specifiche criticità concorrenziali e, al contempo, risulta rispondere ad esigenze di semplificazione dei pagamenti. In particolare, la decisione di chiedere ai PSP di adeguarsi ad un medesimo prezzo per l’erogazione del servizio non è suscettibile di limitare la concorrenza tra gli stessi dal momento che PagoPA non può scegliere presso quale soggetto acquisire il servizio. Tale soluzione non pregiudica tuttavia la concorrenza di prezzo che gli operatori potrebbero esercitare per la fornitura dei servizi di conto corrente ai cittadini, destinatari del pagamento. Infatti, è solo il PSP presso cui il beneficiario del pagamento ha radicato il proprio conto corrente a poter effettuare la verifica dell’IBAN. In questo contesto, l’eventuale differenziazione di prezzi praticata tra i vari PSP per l’erogazione del servizio in parola non avrebbe alcuna conseguenza dal punto di vista concorrenziale, in quanto i medesimi non si pongono nei confronti della PA in concorrenza tra loro, poiché ognuno può fornire il servizio solo in riferimento ai propri correntisti. In un simile scenario, dunque, l’uniformità di prezzo non è un elemento suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali di mercato, poiché la PA è obbligata a chiedere il servizio esclusivamente al PSP presso cui è domiciliato il conto associato all’IBAN del beneficiario e non può, dunque, scegliere sulla base del prezzo offerto dai diversi PSP.
In conseguenza di quanto premesso, l’Autorità non ravvisa elementi ostativi dal punto di vista della concorrenza e lascia, di fatto, via libera all’attività.