Si chiude il cerchio sulle carte anonime e sulle criptovalute: dal 10 giugno 2020 sarà vietato emettere prodotti di moneta elettronica non nominativi.
E’ uno dei punti salienti del decreto attuativo della V Direttiva antiriciclaggio, approvato il 3 ottobre dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
Il provvedimento apporta numerose modifiche al Decreto legislativo n. 231 del 2007, che così subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione del 2017, a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.
AUMENTA LA PLATEA DEI DESTINATARI
Le nuove norme stringono le maglie dell’antiriciclaggio, aumentando la platea dei destinatari. All’elenco dei soggetti obbligati, si aggiungono i cosiddetti prestatori di servizi di portafoglio digitale, definiti come la “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. Ad essi viene imposto l’obbligo di iscrizione nel registro gestito dall’Oam, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
NEL MIRINO ANCHE ANTIQUARI E AGENTI IMMOBILIARI
Nel mirino dei controlli entrano anche gli antiquari, cioè coloro che commerciano in cose antiche ed opere d’arte, o che servono da intermediari, qualora l’attività sia effettuata all’interno di “porti franchi”. Soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche gli agenti immobiliari nel caso delle locazioni, nel caso di parli di canoni di affitto pari o superiore a 10mila euro.
DA GIUGNO 2020 VIETATI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA ANONIMI
Per quanto riguarda le valute virtuali, come spiega Il Sole 24ore, “il decreto amplia i presupposti già recepiti due anni, fa, estendendo il divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia anche ai prodotti di moneta elettronica anonimi, oltre a vietare l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi, divieto che decorrerà dal 10 giugno 2020”.
VERIFICHE PIU’ STRINGENTI PER OPERAZIONI CON PAESI AD ALTO RISCHIO
Il decreto – come precisa lo stesso comunicato di Palazzo Chigi – mira a puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi, (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo).
Vengono inoltre individuate verifiche ‘rafforzate’ che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; tra queste, vi sono specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi.
NOVITA’ SULLA TITOLARITA’ EFFETTIVA
Per quanto riguarda la titolarità effettiva, come spiega ancora il Sole 24ore, un’importante novità è la possibilità per i soggetti obbligati di individuare “in via residuale” il titolare effettivo in capo ai soggetti titolari di funzione di direzione o amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. I poteri ispettivi possono essere esercitati anche verso coloro ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali per l’adempimento degli obblighi anti-riciclaggio.